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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16697/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore pubblico)

La controversia

La società ricorrente aveva corrisposto alla SIAE, tra il 2000 e il 2009, somme per il rilascio/apposizione del c.d. bollino SIAE sui supporti contenenti opere da essa commercializzate. Dopo una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che aveva ritenuto la normativa interna incompatibile con il diritto dell'Unione per mancata notifica della regola tecnica, la società chiedeva la restituzione di quanto versato. A fronte del diniego di rimborso opposto dalla SIAE, proponeva ricorso dinanzi al giudice tributario. La CTP respingeva e la CTR confermava, ritenendo l'istanza tardiva perché soggetta al termine biennale di decadenza di cui all'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, decorrente dal versamento. In Cassazione la società deduceva violazione dell'art. 21 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il termine dovesse applicarsi ai soli provvedimenti espressi di diniego e, in subordine, chiedeva la sospensione del giudizio e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sulla compatibilità eurounitaria di una disciplina che non sospenda il decorso dei termini di decadenza e prescrizione per il rimborso di tributi contrari al diritto UE.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che, in materia di rimborsi tributari, quando il diritto alla restituzione sorge solo successivamente al pagamento, trova applicazione la norma residuale di chiusura dell'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, con termine biennale di decadenza decorrente dal giorno del versamento (o dal presupposto della restituzione, secondo la struttura del rapporto). Ha quindi ritenuto corretta la decisione di merito che aveva dichiarato tardiva la domanda restitutoria. Ha escluso anche la necessità del rinvio pregiudiziale, osservando che la questione sull'inopponibilità della normativa sul contrassegno SIAE era già stata risolta dalla Corte di giustizia, e che, in ogni caso, il termine decadenziale interno, posto a presidio della certezza dei rapporti, opera anche rispetto ai rimborsi richiesti per effetto di una successiva declaratoria di incompatibilità con il diritto dell'Unione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    termine biennale di decadenza

    Costituisce la norma residuale e di chiusura del sistema per le domande di rimborso tributario, applicabile quando non vi sia una disciplina speciale; il termine decorre dal momento in cui sorge il presupposto per la restituzione e, nei versamenti diretti, dal pagamento stesso.

  • art. 38 d.P.R. n. 602/1973

    Si applica all'ipotesi di versamento non dovuto ab origine; non disciplina il caso in cui il diritto alla restituzione sorga solo successivamente al pagamento.

  • art. 267 TFUE

    La richiesta di rinvio pregiudiziale è stata ritenuta non necessaria, poiché la questione di diritto UE era già stata chiarita dalla Corte di giustizia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 181-bis L. n. 633/1941

    Norma richiamata per ricostruire il quadro del contrassegno SIAE e della sua funzione di tutela del diritto d'autore.

  • d.P.C.M. n. 31/2009

    È stato menzionato come atto di reintroduzione e notificazione della regola tecnica; la sua clausola di salvezza degli atti e rapporti pregressi non è stata ritenuta ostativa al rimborso, anche perché l'atto non poteva derogare alla legge ed è stato reputato illegittimo dal Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • In materia di rimborsi tributari, la disciplina speciale del processo tributario prevale sulla ripetizione dell'indebito di diritto comune: se il diritto alla restituzione non è originario ma nasce successivamente al pagamento, il contribuente deve proporre l'istanza entro il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.
  • Il termine decadenziale per il rimborso decorre dal versamento anche quando il pagamento sia stato eseguito in base a una norma poi ritenuta incompatibile con il diritto dell'Unione europea; la successiva pronuncia della Corte di giustizia non riapre rapporti ormai esauriti per decadenza o prescrizione.
  • La dichiarazione di incompatibilità eurounitaria di una norma interna non elimina di per sé i limiti decadenziali nazionali, purché essi si applichino in modo non discriminatorio e non rendano impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al rimborso.
  • Il rinvio pregiudiziale è superfluo quando la questione interpretativa di diritto UE sia già stata risolta dalla Corte di giustizia e la soluzione sia già recepita nella giurisprudenza nazionale.
  • Un atto amministrativo successivo non può abrogare o derogare a una disciplina legale sulla decadenza, né può neutralizzare il regime dei rimborsi per annualità anteriori alla sua entrata in vigore.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiGiurisdizione internazionale
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiDecadenzaGiudicatoRinvio pregiudizialePrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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