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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13077/2026 del 06/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (interveniente)

La controversia

La controversia nasce da un atto di rinuncia a contributi pubblici erogati a un'azienda agricola, rispetto al quale era stata contestata la falsità della sottoscrizione. In primo grado era stata dichiarata la falsità della firma; la Corte d'appello aveva confermato la decisione. Nel giudizio di appello era intervenuta una funzionaria regionale per ottenere la correzione dell'erronea attribuzione a lei della sottoscrizione falsa, sostenendo in sostanza che si trattasse di una svista del giudice di primo grado. La Corte territoriale aveva poi regolato le spese ponendole a carico dell'interveniente e dell'altra parte in lite. In Cassazione l'interveniente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 91 c.p.c., sostenendo che la sua attività fosse una mera richiesta di correzione di errore materiale in un procedimento incidentale di natura amministrativa e non conflittuale, con conseguente irripetibilità delle spese; 2) ancora violazione dell'art. 91 c.p.c., perché, anche volendo riconoscere natura giurisdizionale e conflittuale al giudizio sulla paternità della falsità, ella non avrebbe potuto essere considerata soccombente né verso la Regione né verso l'altra intervenuta parte, mancando una vera contrapposizione processuale; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché la condanna alle spese sarebbe stata pronunciata senza domanda specifica, dato che l'interveniente aveva chiesto la condanna della sola parte soccombente; 4) vizio motivazionale, per mancata spiegazione del nesso tra principio di causalità e soccombenza ai fini delle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo, assorbendo gli altri.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ha cassato la sentenza impugnata nei limiti della censura accolta e ha rinviato alla Corte di appello di L'Aquila, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito della Corte territoriale è quindi stata annullata in parte qua, limitatamente alla statuizione sulle spese riferita all'interveniente. La Corte ha chiarito che l'interveniente, ammessa nel processo senza specifiche contestazioni, non aveva proposto domanda contro i soggetti in lite, ma solo mirato a rettificare l'erronea attribuzione a sé della falsità materiale; perciò non poteva essere considerata parte soccombente nei confronti degli altri litiganti. Resta assorbito il profilo relativo alla mera correzione di errore materiale e alle ulteriori censure.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese presuppone una vera soccombenza nel rapporto processuale rilevante; non può essere posta a carico di chi, intervenuto senza instaurare un effettivo contraddittorio con le altre parti, abbia solo perseguito la rettifica di un'erronea attribuzione contenuta nella sentenza.

  • art. 112 c.p.c.

    La statuizione sulle spese non può eccedere il perimetro delle domande e delle posizioni processuali effettivamente introdotte; non si può porre a carico dell'interveniente una condanna alle spese non coerente con il contenuto della domanda formulata.

Massime di principio

  • Nel giudizio civile, ai fini della liquidazione delle spese, la soccombenza va accertata con riferimento al rapporto processuale effettivamente instaurato tra le parti; in mancanza di una reale contrapposizione processuale, la condanna alle spese non può essere automaticamente pronunciata.
  • L'intervento spiegato per correggere un'erronea attribuzione contenuta nella motivazione della sentenza non equivale, di per sé, a un'autonoma domanda di condanna nei confronti delle parti originarie e non comporta necessariamente soccombenza dell'interveniente.
  • Quando il terzo interviene per tutelare una propria posizione rispetto a un errore materiale o a un'erronea indicazione contenuta nel provvedimento, il giudice deve verificare con precisione se esista un effettivo contraddittorio con le altre parti prima di applicare il principio di soccombenza.
  • La regolazione delle spese deve essere motivata in modo da rendere comprensibile perché, in concreto, il principio di causalità conduca alla soccombenza della parte onerata.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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