Cassazione Civile, Ordinanza n. 09934/2023 del 13/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda tre avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2006, 2007 e 2008. In primo grado era stata accolta solo in parte l’impugnazione: prescrizione per il 2006, esenzione per abitazione principale per il 2008, conferma dell’imposizione per il 2007. In appello la commissione tributaria regionale ha ritenuto valide le notifiche, ha escluso i vizi dedotti sul plico unico e sull’omessa indicazione del responsabile del procedimento, ha confermato la pretesa per il 2006 e il 2007 e ha rimodulato il 2008 per l’agevolazione prima casa. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione di norme processuali e tributarie, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto legittima la notifica di più avvisi in un unico plico, lamentando inoltre tardiva costituzione dell’ente, tardivo deposito dei documenti, mancata prova del contenuto della raccomandata e proponendo querela di falso sull’avviso di ricevimento; 2) violazione delle norme sulla notificazione, deducendo nullità della notifica eseguita via posta con consegna al portiere senza raccomandata informativa e decadenza per tardività oltre il quinquennio; 3) violazione della normativa istitutiva e attuativa di Roma Capitale, contestando che l’ente avesse titolo per riscuotere le vecchie imposte del Comune di Roma e deducendo anche difetto di potere e legittimazione del dirigente che aveva rappresentato l’ente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva comunque esaminato la questione del plico unico, perché nel processo tributario è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello e il deposito tardivo in primo grado non determina nullità, perché la querela di falso non era stata adeguatamente specificata e non era proponibile in cassazione rispetto a documenti posti a base della sentenza di merito. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, affermando che la notifica diretta a mezzo posta della cartella/atto impositivo segue le regole del servizio postale ordinario, non richiede le forme della legge n. 890 del 1982 e che, ai fini della decadenza, rileva la data di spedizione dell’atto; inoltre ha considerato nuova e quindi inammissibile la doglianza sulla consegna al portiere senza raccomandata informativa. Ha infine ritenuto infondato il terzo motivo, ricordando che Roma Capitale è subentrata al Comune di Roma ed è legittimata sostanzialmente e processualmente alla pretesa tributaria. Il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese e con atto finale di applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
utilizzato per denunciare violazioni di legge e vizi di motivazione; la Corte esamina i motivi nei limiti del devoluto e della loro specificità.
artt. 222 e ss. c.p.c.
richiamati dal ricorrente sul tema della querela di falso e delle regole processuali, ma non idonei a fondare l’accoglimento.
artt. 23 e 39 d.lgs. 546/1992
il processo tributario segue regole speciali; l’art. 39 rileva anche in tema di sospensione per querela di falso.
art. 139 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per contestare la notifica al portiere; la Corte considera la doglianza nuova e quindi inammissibile in cassazione.
art. 149 c.p.c.
invocato sulla notificazione a mezzo posta, ma la Corte ribadisce la specialità della disciplina fiscale e la regola della spedizione.
art. 26 d.P.R. 602/1973
la notifica diretta a mezzo posta dell’atto tributario si perfeziona con la ricezione risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità delle forme della l. 890/1982; per la decadenza conta la spedizione.
art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992
nel processo tributario è consentita la produzione di nuovi documenti in appello, anche se già disponibili in primo grado.
art. 32, comma 1, d.lgs. 546/1992
i documenti possono essere depositati fino a 20 giorni liberi prima dell’udienza; il deposito tardivo in primo grado non comporta nullità.
art. 22 d.lgs. 546/1992
la sanzione di inammissibilità è collegata al mancato deposito degli atti previsti dal comma 1, non dei documenti di cui al comma 4.
art. 221 c.p.c.
la querela di falso deve indicare elementi e prove a sostegno dell’istanza; altrimenti non può essere accolta.
art. 24 l. 42/2009
richiamata per contestare la successione da Comune di Roma a Roma Capitale; la Corte la considera alla base del subentro dell’ente.
d.lgs. 156/2010
richiamato come decreto attuativo del riordino su Roma Capitale.
d.lgs. 61/2012
richiamato come decreto attuativo del riordino su Roma Capitale.
d.lgs. 51/2013
richiamato come decreto attuativo del riordino su Roma Capitale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario la disciplina speciale prevale su quella processuale civile ordinaria; in particolare è consentita la produzione di nuovi documenti in appello, senza i limiti dell’art. 345 c.p.c., purché depositati nei termini propri del rito tributario.
- Il deposito tardivo di documenti nel giudizio di primo grado non determina, di regola, nullità del procedimento, ma può incidere solo sulla concreta facoltà di compiere attività processuali eventualmente precluse.
- La querela di falso deve essere specifica e contenere l’indicazione degli elementi e delle prove a sostegno; in cassazione non può essere utilizzata per contestare atti e documenti posti a base della decisione di merito, se non nei limiti consentiti per gli atti del procedimento di legittimità o per i documenti ex art. 372 c.p.c.
- Per le notifiche dirette a mezzo posta degli atti della riscossione o impositivi, la disciplina speciale tributaria prevale: la notifica si perfeziona con la ricezione risultante dall’avviso di ricevimento e, ai fini della decadenza, rileva la data in cui l’ente ha spedito l’atto, non quella della conoscenza effettiva del destinatario.
- Le questioni nuove, non dedotte nei gradi di merito e non risultanti dai motivi di appello, sono inammissibili in cassazione.
- Roma Capitale è legittimata a far valere i crediti tributari già riferiti al Comune di Roma, in quanto subentrata per effetto del riordino normativo e istituzionale dell’ente territoriale.
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