Sentenza n. 348/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale civile di Perugia - sezione lavoro - n. 206 del 16.4.2025, limitatamente a quanto concerne la rifusione delle spese di lite.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza civile di condanna al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale civile di Perugia, sezione lavoro, n. 206 del 16 aprile 2025, limitatamente alla condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla rifusione delle spese legali. Ha dedotto di avere notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il decorso del termine previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione e non ricevuto il pagamento. Ha quindi chiesto l’assegnazione di un termine per l’adempimento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta, oltre alla restituzione del contributo unificato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava il pagamento delle spese legali dovute in esecuzione della sentenza civile e che non sussistevano ragioni per differire ulteriormente l’ottemperanza. Ha assegnato al Ministero il termine di sessanta giorni per pagare le somme dovute, oltre alla restituzione del contributo unificato. Ha contestualmente nominato, per l’eventuale fase sostitutiva, il Prefetto di Perugia o un funzionario da lui delegato quale commissario ad acta, incaricato di provvedere al pagamento su richiesta della ricorrente qualora il termine decorra inutilmente. Il compenso del commissario, quantificato in euro 500,00, è stato posto a carico del Ministero inottemperante. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00, oltre oneri e accessori di legge, per le spese del giudizio di ottemperanza.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza e consentono al giudice amministrativo di imporre all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, assegnando un termine e predisponendo, anche preventivamente, misure sostitutive.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale specificamente richiamata per la decisione sull’ottemperanza e per l’adozione degli ordini esecutivi e della nomina del commissario ad acta.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni è stato considerato dalla ricorrente quale presupposto per procedere all’esecuzione.
d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022
Richiamato quale parametro per la liquidazione delle spese del giudizio, determinate forfettariamente in considerazione della semplicità e serialità della controversia.
Massime di principio
- Il mancato pagamento di somme dovute da un’amministrazione in forza di una sentenza passata in giudicato integra un’inottemperanza suscettibile di essere fatta valere mediante il giudizio previsto dagli artt. 112 ss. c.p.a., anche quando l’oggetto dell’obbligo sia limitato alla rifusione delle spese di lite.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a operare su richiesta dell’interessato in caso di inutile decorso del termine.
- Il commissario ad acta può essere incaricato di adottare tutti gli atti amministrativi e contabili necessari al pagamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato, compresa la restituzione del contributo unificato ove riconosciuta.
- Il compenso del commissario ad acta per l’attività eventualmente svolta può essere posto a carico dell’amministrazione inottemperante e liquidato sulla base della relazione documentata sull’espletamento del mandato.
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