Cassazione Penale, Ordinanza n. 08467/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza/sentenza di appello che ha confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in secondo grado. In particolare, lamenta il rigetto della richiesta di acquisire documentazione che, a suo dire, avrebbe potuto fondare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: documenti relativi all'intervenuta archiviazione o assoluzione in altri procedimenti e all'assenza di carichi pendenti. Il ricorso reiterava inoltre la doglianza già svolta in appello sulla rilevanza di tali elementi ai fini del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo specificamente diretto contro la conferma in appello della condanna per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, ma inammissibile perché aspecifico e comunque manifestamente infondato. Quanto alla richiesta di acquisizione documentale e al diniego delle attenuanti generiche, ha ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale, la quale aveva valorizzato l'irrilevanza della documentazione prodotta e l'assenza di elementi positivi idonei a giustificare la mitigazione della pena. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Indica il reato per cui era stata confermata la condanna in appello, oggetto del ricorso per cassazione.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche non sono presunte e richiedono una motivazione positiva sulla presenza di elementi favorevoli al reo.
art. 133 c.p.
Il giudice di merito deve dare conto, anche per relationem, degli elementi ritenuti preponderanti nella valutazione discrezionale sulla concessione o esclusione delle attenuanti generiche.
Massime di principio
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello o di acquisizione di nuovi documenti non è accoglibile quando il materiale offerto sia privo di concreta rilevanza decisiva rispetto alla decisione o al trattamento sanzionatorio.
- In tema di attenuanti generiche, la loro concessione non può essere data per presunta sulla sola base di dati neutri come l'assenza di precedenti penali, ma richiede l'emersione di elementi positivi che giustifichino la mitigazione della pena.
- La motivazione del diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se non è contraddittoria e se dà conto degli elementi ritenuti decisivi ai sensi dell'art. 133 c.p.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già disattese in appello senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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