Sentenza n. 1886/2026 - Milano, Sezione 3
Per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 269/2025, depositata il 22.01.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 269/2025, nella parte relativa alla messa a disposizione della carta docente o di altro equipollente per gli anni scolastici indicati
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 269/2025, passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a sua disposizione la carta docente o altro strumento equipollente, per un importo di euro 500,00 annui relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione della pronuncia e l'omesso pagamento. Il TAR ha rilevato che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni pubbliche e che la documentazione in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostravano l'assenza di pagamenti, anche parziali. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato l'esistenza o l'ammontare del credito e non ha fornito indicazioni sull'andamento della procedura. L'azione di ottemperanza non comprendeva invece le spese di lite liquidate dal giudice ordinario, poiché tali somme, distratte in favore del difensore, non erano state oggetto del presente giudizio. La ricorrente aveva inoltre chiesto l'applicazione di una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati, accertando l'inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano. Ha ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio; il commissario dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza da parte della ricorrente, compiendo gli atti necessari a spese dell'amministrazione inadempiente. L'incarico commissariale è stato qualificato come adempimento connesso ai doveri d'istituto. Il TAR ha escluso la penalità di mora richiesta, ritenendone manifestamente iniqua l'applicazione in considerazione del tempo trascorso dalla notificazione e dal passaggio in giudicato della sentenza e dell'entità delle somme dovute. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il termine dilatorio per il pagamento da parte dell'amministrazione deve essere decorso prima di poter accertare l'inottemperanza rispetto a un titolo esecutivo giudiziale.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna passata in giudicato e ritualmente notificata, l'inottemperanza può essere accertata quando sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per il pagamento e l'amministrazione non abbia eseguito, neppure parzialmente, la prestazione dovuta.
- Quando l'amministrazione resistente non contesta l'an o il quantum del credito riconosciuto dal titolo giudiziale e non fornisce elementi sull'esecuzione, la mancata contestazione, insieme alla documentazione disponibile, consente di accertare l'inadempimento rispetto al giudicato.
- In caso di accertata inottemperanza, il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia, fissando un ulteriore termine per l'esecuzione sostitutiva.
- L'azione di ottemperanza resta delimitata alle obbligazioni effettivamente dedotte nel giudizio: non comprende somme, quali le spese di lite distratte in favore del difensore, che non siano state oggetto della domanda di esecuzione.
- La penalità di mora può essere negata quando, in relazione al tempo trascorso e all'entità delle somme dovute, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.
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