Sentenza del 18/11/2015 n. 23596 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNel corso del giudizio di cassazione, l'Agenzia delle Entrate ha rinunciato al ricorso e agli atti relativi. La Corte di cassazione ha quindi dichiarato estinto il processo per effetto della rinuncia. Non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese, poiché gli eredi del contribuente non si sono costituiti in giudizio.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il rigetto dell'istanza di condono ai fini INVIM presentata da B.A. ai sensi dell'art. 53 della legge n. 413 del 1991, mentre era ancora pendente il giudizio relativo alla rettifica del valore di un fondo rustico. Le commissioni tributarie di merito avevano ritenuto applicabile il condono, considerando ancora pendente la controversia sulla valutazione del bene. L'Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Commissione Tributaria Centrale.
Norme richiamate
D.P.R. n. 643 del 1972, art. 19
La disposizione costituiva la base dell'avviso di liquidazione con cui l'Ufficio aveva rettificato il valore dichiarato ai fini INVIM per la compravendita del fondo rustico.
Legge n. 413 del 1991, art. 53
La norma consentiva la definizione agevolata delle controversie INVIM pendenti. Nel caso concreto, le commissioni tributarie avevano ritenuto che il giudizio fosse ancora pendente quando il contribuente presentò l'istanza di condono.
Norme processuali sulla rinuncia al ricorso per cassazione
La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del processo; in assenza di costituzione della parte intimata, non viene pronunciata condanna alle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione comporta normalmente l'estinzione del giudizio, senza che la Corte esamini nel merito le questioni controverse.
- Quando la parte resistente non si costituisce, la dichiarazione di estinzione può non comportare alcuna decisione sulle spese processuali.
- Per valutare l'applicabilità di un condono relativo a una lite tributaria, occorre verificare se la controversia fosse formalmente ancora pendente alla data di presentazione dell'istanza.
- La mancata riproposizione in appello di alcune questioni sollevate in primo grado può determinarne l'esclusione dal thema decidendum dei successivi gradi di giudizio.
- L'estinzione per rinuncia non equivale a una decisione di merito favorevole in senso generale, ma nel caso concreto lascia ferma la decisione impugnata.
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