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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22450/2022 del 15/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La società impugnava, in sede di legittimità, la sentenza della Commissione tributaria regionale che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva sostanzialmente confermato gli accertamenti per maggiori ricavi relativi agli anni 2007, 2008 e 2009, fondati su schede clienti extracontabili, su movimentazioni bancarie ritenute prive di giustificazione e sul disconoscimento di una minusvalenza per cessione di ramo d'azienda qualificata come fittizia. Il ricorso per cassazione era articolato in cinque motivi: (1) omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione e violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. per avere la CTR affermato il collegamento tra somme contestate e accreditamenti bancari; (2) violazione dell'art. 7 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 115 c.p.c. per avere ritenuto non utilizzabili le dichiarazioni sostitutive di atto notorio prodotte dalla contribuente, senza considerare la mancata contestazione dell'Ufficio; (3) violazione dell'art. 115 c.p.c. e omesso esame di punti decisivi per non aver valutato ulteriori elementi probatori, come il bilancio e le dichiarazioni del legale rappresentante; (4) e (5) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su censure di appello relative, rispettivamente, alla quantificazione delle movimentazioni bancarie e all'annullamento dell'accertamento per l'anno 2009.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha dichiarato l'inammissibilità del controricorso dell'Agenzia delle entrate perché notificato tardivamente. Nel merito, ha ritenuto inammissibili tutti i motivi del ricorso: il primo perché la denuncia di omessa motivazione e violazione dell'art. 112 c.p.c. era stata veicolata impropriamente come vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c.; il secondo e il terzo per difetto di specificità, non avendo la ricorrente trascritto o riportato nei termini essenziali gli atti e i documenti richiamati; gli ultimi due perché cumulavano in modo promiscuo vizi diversi e, comunque, non indicavano il contenuto dei motivi di appello asseritamente non esaminati. La Corte ha inoltre ribadito che il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera insufficienza della motivazione né l'omesso esame di singoli elementi istruttori. Spese non liquidate per la tardiva costituzione dell'Agenzia; disposto altresì l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    testo riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012

    consente il sindacato solo sull'omesso esame di un fatto storico decisivo, non sulla mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, né sulla rivalutazione del merito

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia va fatta valere come error in procedendo e non come vizio motivazionale ex n. 5

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia riguarda domande, eccezioni o motivi di appello non esaminati; non può essere dedotta in modo improprio come vizio di motivazione

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    attengono al libero convincimento del giudice e all'apprezzamento di merito, non sindacabile in cassazione se non nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992

    nel processo tributario è richiamato il divieto di prova testimoniale, con conseguente non utilizzabilità, secondo la CTR, delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio come prova testimoniale surrogata

  • art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dalla ricorrente insieme alle norme processuali per censurare il vaglio probatorio del giudice tributario

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    impone l'indicazione specifica degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiede il deposito dei documenti su cui il ricorso si fonda e la loro precisa individuazione

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    comporta, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il vizio di omessa pronuncia deve essere denunciato ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c.; se viene prospettato come vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., la censura è inammissibile.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda soltanto l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di contestare la mera valutazione delle prove o l'insufficienza della motivazione.
  • Per rispettare gli oneri di specificità e autosufficienza, il ricorso per cassazione deve indicare e, nei passaggi essenziali, riportare gli atti e i documenti rilevanti, non essendo sufficiente un rinvio generico al fascicolo di merito.
  • La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del merito, poiché il controllo di legittimità non consente di sostituire l'apprezzamento probatorio compiuto dal giudice di merito.
  • Quando si lamenta l'omessa pronuncia su motivi di appello, occorre trascrivere o quantomeno riportare il contenuto del motivo asseritamente non esaminato; in mancanza, la censura è inammissibile.
  • La formulazione cumulativa e indistinta di vizi eterogenei nello stesso motivo di ricorso può determinare inammissibilità per sostanziale mescolanza di questioni incompatibili.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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