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Ordinanza

Ordinanza n. 2991/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n.-OMISSIS-resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202605555

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato, nella fase cautelare e sulla base della sommaria delibazione propria di tale fase, ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza del TAR. Ha ritenuto che le allegazioni dell'appellante non dimostrassero adeguatamente né l'entità del danno patrimoniale prospettato né la sua irreparabilità. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. La decisione non definisce il merito dell'appello.

Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, che aveva respinto il ricorso di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte privata ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione cautelare dell'efficacia della sentenza appellata. Il periculum in mora è stato prospettato essenzialmente con riferimento a pregiudizi di natura patrimoniale. Dal testo non emergono ulteriori motivi di appello né l'oggetto sostanziale dell'originario ricorso.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda cautelare in appello è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare contro l'efficacia della sentenza impugnata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento della disposizione di oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all'oscuramento disposto dalla Segreteria.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, la prospettazione di un pregiudizio meramente patrimoniale non è sufficiente, di per sé, a dimostrare il periculum in mora: l'istante deve fornire elementi adeguati sia sull'entità del danno sia sulla sua irreparabilità.
  • La valutazione cautelare sull'efficacia della sentenza impugnata è compiuta sulla base della delibazione sommaria propria della fase, senza definire il merito dell'appello.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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