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Sentenza

Sentenza n. 9765/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento del provvedimento del Comando Generale dell''Arma dei Carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento, con il quale è stata disposta l''esclusione al bando di concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri indetto in data 2 maggio 2023; del bando di concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato sul portale del reclutamento inpa.gov.it il 2 maggio 2023 di prot. n. 68/1-1 cc; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale al predetto, tra cui tutto gli atti pregiudizievoli nominati e dei quali è possibile l''individuazione nel testo del ricorso, anche esaminando le censure proposte.

Giustizia amministrativa202405151

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione del difensore circa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Le spese di lite sono state compensate tra le parti costituite, in ragione dell'andamento e dell'esito in rito della vicenda.

TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di esclusione dal concorso pubblico per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri e il relativo bando

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il candidato ha impugnato il provvedimento del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei Carabinieri che ne aveva disposto l'esclusione dal concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri in ferma quadriennale, nonché il bando e gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo non espone le specifiche censure dedotte contro l'esclusione o contro il bando. Nel corso del giudizio il difensore ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente alla decisione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Non espressamente citato nel testo, ma coerente con la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse; il provvedimento non indica la disposizione applicata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati insieme alla normativa nazionale a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La sopravvenuta perdita dell'interesse concreto e attuale alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso, anche quando l'interesse era originariamente sussistente.
  • In presenza di una dichiarazione della parte, resa dal difensore, circa la sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può definire il giudizio con una pronuncia in rito senza esaminare le censure rivolte contro l'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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