Sentenza n. 9765/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento del provvedimento del Comando Generale dell''Arma dei Carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento, con il quale è stata disposta l''esclusione al bando di concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri indetto in data 2 maggio 2023; del bando di concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato sul portale del reclutamento inpa.gov.it il 2 maggio 2023 di prot. n. 68/1-1 cc; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale al predetto, tra cui tutto gli atti pregiudizievoli nominati e dei quali è possibile l''individuazione nel testo del ricorso, anche esaminando le censure proposte.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione del difensore circa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Le spese di lite sono state compensate tra le parti costituite, in ragione dell'andamento e dell'esito in rito della vicenda.
Atto impugnato: provvedimento di esclusione dal concorso pubblico per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri e il relativo bando
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato ha impugnato il provvedimento del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei Carabinieri che ne aveva disposto l'esclusione dal concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri in ferma quadriennale, nonché il bando e gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo non espone le specifiche censure dedotte contro l'esclusione o contro il bando. Nel corso del giudizio il difensore ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente alla decisione del ricorso.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Non espressamente citato nel testo, ma coerente con la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse; il provvedimento non indica la disposizione applicata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati insieme alla normativa nazionale a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La sopravvenuta perdita dell'interesse concreto e attuale alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso, anche quando l'interesse era originariamente sussistente.
- In presenza di una dichiarazione della parte, resa dal difensore, circa la sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può definire il giudizio con una pronuncia in rito senza esaminare le censure rivolte contro l'atto impugnato.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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