Sentenza del 03/04/2019 n. 1971 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
SILENZIO RIFIUTO AMMINISTRAZIONE ISTANZA DI RIMBORSO IRAP - Presupposto impositivo - Struttura Autonomamente organizzata - Rigetto istanza di rimborso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso contro il silenzio-rifiuto è stato respinto. È stata quindi negata la restituzione dell’IRAP, poiché è stata ritenuta esistente un’autonoma organizzazione e, di conseguenza, il presupposto impositivo del tributo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva l’assenza del presupposto impositivo dell’IRAP, deducendo di esercitare la professione senza una struttura autonomamente organizzata idonea a produrre valore aggiunto. La decisione, invece, ha ritenuto che l’esercizio prevalente dell’attività professionale, unito al livello complessivo dei compensi e all’esistenza di un’organizzazione autonoma, dimostrasse la presenza di una struttura capace di generare valore aggiunto. Tale elemento integra il presupposto dell’IRAP secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale.
Norme richiamate
Corte costituzionale, sentenza n. 156/2001
La sentenza è richiamata per il principio secondo cui l’IRAP colpisce l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata, mentre non è dovuta quando il professionista opera senza una struttura organizzata propria e senza un apprezzabile valore aggiunto derivante dall’organizzazione.
IRAP – presupposto dell’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata
La presenza di una struttura autonoma, idonea a produrre valore aggiunto rispetto al solo lavoro personale del professionista, costituisce il presupposto per l’applicazione dell’IRAP e impedisce il rimborso dell’imposta versata.
Massime di principio
- Per ottenere il rimborso dell’IRAP, un professionista deve dimostrare concretamente di non disporre di un’autonoma organizzazione, valutando personale, beni strumentali, locali, collaborazioni e modalità operative.
- L’elevato ammontare dei compensi, da solo, non dovrebbe costituire automaticamente prova dell’autonoma organizzazione; tuttavia, può essere considerato insieme agli altri elementi per ricostruire l’esistenza di una struttura produttiva autonoma.
- Quando l’attività professionale si avvale di una struttura organizzata capace di generare valore aggiunto oltre all’apporto personale del professionista, il presupposto IRAP tende a essere considerato sussistente.
- La valutazione deve essere concreta e riferita alla situazione effettiva del singolo professionista, non alla sola qualifica professionale o all’ammontare del reddito.
- Il mancato accoglimento dell’istanza di rimborso e il successivo silenzio dell’Amministrazione possono essere contestati, ma il ricorso viene respinto se il contribuente non prova l’assenza del presupposto impositivo.
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