Ordinanza n. 2165/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: • della determinazione dirigenziale del Comune di Gragnano n. 943 del 22 giugno 2026, recante la esclusione di LI.RI. Costruzioni s.r.l. dalla procedura di gara e l’aggiudicazione dell'appalto al costituendo RTI Consorzio Atena Scarl – Esan s.r.l.; • della comunicazione di esclusione del 22 giugno 2026, prot. n. 22639, resa dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Gragnano; • del verbale di verifica di congruità del 17 giugno 2026, prot. n. 22104, redatto dal RUP coadiuvato dalla Commissione giudicatrice; • degli ulteriori atti indicati nel ricorso; nonché per la condanna del Comune di Gragnano al risarcimento del danno in forma specifica, mediante conseguimento dell'aggiudicazione dell'appalto e subentro nel relativo contratto da parte della ricorrente, previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, oppure, in via subordinata per la condanna al risarcimento dei danni per equivalente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla gara per anomalia dell'offerta e contestuale aggiudicazione dell'appalto a un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa concorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui è stata esclusa dalla procedura di gara per anomalia dell'offerta e l'appalto è stato aggiudicato a un costituendo RTI, nonché la comunicazione di esclusione e il verbale di verifica di congruità dell'offerta. Ha dedotto, in sostanza, l'illegittimità della verifica di anomalia, lamentando che l'esclusione sembrerebbe fondata su rilievi atomistici, parcellizzati e in parte meramente formali, senza una valutazione sintetica e complessiva della reale sostenibilità dell'offerta. Ha chiesto la sospensione cautelare degli atti, il risarcimento in forma specifica mediante aggiudicazione e subentro, previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, ovvero il risarcimento per equivalente.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia degli atti impugnati. Ha ritenuto sussistente un apprezzabile fumus boni juris, richiamando il principio secondo cui la verifica dell'anomalia non deve concentrarsi sulla ricerca parcellizzata di singole inesattezze dell'offerta economica, ma deve accertare se l'offerta, considerata nel suo complesso, sia attendibile e affidabile rispetto alla corretta esecuzione dell'appalto. Nel caso concreto, l'esclusione sembrava invece basarsi su rilievi atomistici e parcellizzati, talvolta soltanto formali, senza una valutazione sintetica della sostenibilità complessiva dell'offerta. Ha ritenuto sussistente anche il periculum in mora, poiché la stipula e l'esecuzione del contratto avrebbero potuto compromettere la possibilità dell'impresa di conseguire l'aggiudicazione e di eseguire l'appalto. Ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 21 ottobre 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha valutato il fumus boni juris e il periculum in mora e ha sospeso gli atti impugnati.
Massime di principio
- La verifica dell'anomalia dell'offerta deve accertare, mediante una valutazione complessiva e non meramente parcellizzata, l'attendibilità e l'affidabilità dell'offerta in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto.
- L'esclusione per anomalia non può fondarsi esclusivamente su rilievi atomistici relativi a singole voci dell'offerta o su irregolarità meramente formali, senza una valutazione sintetica della sostenibilità economica complessiva dell'offerta.
- Sussiste il periculum in mora a fronte del rischio che la stipula e l'esecuzione del contratto rendano concretamente impossibile o significativamente compromettano la possibilità del concorrente escluso di conseguire l'aggiudicazione e di eseguire l'appalto.
Come è indicizzato
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