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Parere

Parere n. 263/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- -OMISSIS- contro la Prefettura di Brescia per l’annullamento della comunicazione interdittiva antimafia prot. n. 90382 dell’11 gennaio 2022. Parere n. 523 del 28 maggio 2025 – Correzione di errore materiale.

Giustizia amministrativa202301216

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nell’epigrafe del parere n. 523 del 28 maggio 2025 relativo al ricorso contro una comunicazione interdittiva antimafia

Esito

ACCOGLIMENTO

La questione giuridica

Il Ministero dell’interno ha chiesto la correzione dell’epigrafe del parere n. 523 del 28 maggio 2025, nel quale il provvedimento impugnato era indicato come comunicazione prot. n. 90382 dell’11 gennaio 2022. Dagli atti del ricorso e dall’epigrafe del ricorso risultava invece che l’atto impugnato recava il prot. n. 90358 dell’11 novembre 2022. La questione consisteva nello stabilire se tale difformità integrasse un mero errore materiale emendabile mediante correzione.

Il parere

La Sezione ha accolto l’istanza di correzione, rilevando che dagli atti emergeva con evidenza l’esatta identificazione del provvedimento impugnato e che l’indicazione contenuta nel precedente parere costituiva un mero lapsus calami. È stato precisato che il parere n. 523 del 28 maggio 2025, nel quale era stato espresso l’avviso per il rigetto del ricorso, deve intendersi corretto sostituendo nell’epigrafe gli estremi “prot. n. 90382 dell’11 gennaio 2022” con “prot. n. 90358 dell’11 novembre 2022”.

Osservazioni

Correzione dell’epigrafe del parere n. 523 del 28 maggio 2025

La difformità relativa agli estremi del provvedimento impugnato è stata qualificata come mero errore materiale o lapsus calami, poiché il provvedimento allegato al ricorso e la stessa epigrafe del ricorso indicavano chiaramente il prot. n. 90358 dell’11 novembre 2022.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, unitamente all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La correzione di un parere è ammissibile quando la difformità nell’indicazione dell’atto esaminato costituisce un mero errore materiale, riconoscibile con immediatezza sulla base del contenuto del provvedimento e degli atti dell’affare, senza necessità di una nuova valutazione della controversia.
  • Quando gli atti del procedimento consentono di identificare in modo univoco il provvedimento impugnato, l’erronea indicazione dei suoi estremi formali nell’epigrafe del parere può essere rettificata come lapsus calami, lasciando invariata la decisione già resa.

Correzione degli estremi del provvedimento impugnato

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, è stato investito dal Ministero dell’interno della richiesta di correzione dell’errore materiale contenuto nell’epigrafe del parere n. 523 del 28 maggio 2025, reso nell’ambito di un ricorso straordinario proposto contro una comunicazione interdittiva antimafia della Prefettura di Brescia.

Errore rilevato

Nel precedente parere il provvedimento impugnato era stato indicato come atto prot. n. 90382 dell’11 gennaio 2022. Il Ministero ha segnalato che l’esatta indicazione risultava essere prot. n. 90358 dell’11 novembre 2022.

La Sezione ha verificato che il provvedimento allegato al ricorso e la stessa epigrafe del ricorso riportavano effettivamente questi ultimi estremi. La difformità è stata quindi qualificata come mero lapsus calami, riconoscibile senza margini di incertezza sulla base degli atti disponibili.

Decisione

L’istanza di correzione è stata accolta. Nell’epigrafe del parere n. 523 del 28 maggio 2025, l’indicazione “90382 dell’11 gennaio 2022” deve essere sostituita con “90358 dell’11 novembre 2022”.

La correzione non incide sul contenuto decisorio del precedente parere, con il quale la Sezione aveva espresso l’avviso che il ricorso dovesse essere respinto.

Adempimenti ulteriori

La Segreteria è stata incaricata di effettuare le annotazioni di rito e di trasmettere copia del parere all’Amministrazione e al ricorrente. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, in applicazione dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomaterieEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiDecadenza e tardivitàTrasparenza e pubblicità

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