Parere n. 263/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- -OMISSIS- contro la Prefettura di Brescia per l’annullamento della comunicazione interdittiva antimafia prot. n. 90382 dell’11 gennaio 2022. Parere n. 523 del 28 maggio 2025 – Correzione di errore materiale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIstanza di correzione dell’errore materiale contenuto nell’epigrafe del parere n. 523 del 28 maggio 2025 relativo al ricorso contro una comunicazione interdittiva antimafia
Esito
La questione giuridica
Il Ministero dell’interno ha chiesto la correzione dell’epigrafe del parere n. 523 del 28 maggio 2025, nel quale il provvedimento impugnato era indicato come comunicazione prot. n. 90382 dell’11 gennaio 2022. Dagli atti del ricorso e dall’epigrafe del ricorso risultava invece che l’atto impugnato recava il prot. n. 90358 dell’11 novembre 2022. La questione consisteva nello stabilire se tale difformità integrasse un mero errore materiale emendabile mediante correzione.
Il parere
La Sezione ha accolto l’istanza di correzione, rilevando che dagli atti emergeva con evidenza l’esatta identificazione del provvedimento impugnato e che l’indicazione contenuta nel precedente parere costituiva un mero lapsus calami. È stato precisato che il parere n. 523 del 28 maggio 2025, nel quale era stato espresso l’avviso per il rigetto del ricorso, deve intendersi corretto sostituendo nell’epigrafe gli estremi “prot. n. 90382 dell’11 gennaio 2022” con “prot. n. 90358 dell’11 novembre 2022”.
Osservazioni
Correzione dell’epigrafe del parere n. 523 del 28 maggio 2025
La difformità relativa agli estremi del provvedimento impugnato è stata qualificata come mero errore materiale o lapsus calami, poiché il provvedimento allegato al ricorso e la stessa epigrafe del ricorso indicavano chiaramente il prot. n. 90358 dell’11 novembre 2022.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, unitamente all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La correzione di un parere è ammissibile quando la difformità nell’indicazione dell’atto esaminato costituisce un mero errore materiale, riconoscibile con immediatezza sulla base del contenuto del provvedimento e degli atti dell’affare, senza necessità di una nuova valutazione della controversia.
- Quando gli atti del procedimento consentono di identificare in modo univoco il provvedimento impugnato, l’erronea indicazione dei suoi estremi formali nell’epigrafe del parere può essere rettificata come lapsus calami, lasciando invariata la decisione già resa.
Correzione degli estremi del provvedimento impugnato
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, è stato investito dal Ministero dell’interno della richiesta di correzione dell’errore materiale contenuto nell’epigrafe del parere n. 523 del 28 maggio 2025, reso nell’ambito di un ricorso straordinario proposto contro una comunicazione interdittiva antimafia della Prefettura di Brescia.
Errore rilevato
Nel precedente parere il provvedimento impugnato era stato indicato come atto prot. n. 90382 dell’11 gennaio 2022. Il Ministero ha segnalato che l’esatta indicazione risultava essere prot. n. 90358 dell’11 novembre 2022.
La Sezione ha verificato che il provvedimento allegato al ricorso e la stessa epigrafe del ricorso riportavano effettivamente questi ultimi estremi. La difformità è stata quindi qualificata come mero lapsus calami, riconoscibile senza margini di incertezza sulla base degli atti disponibili.
Decisione
L’istanza di correzione è stata accolta. Nell’epigrafe del parere n. 523 del 28 maggio 2025, l’indicazione “90382 dell’11 gennaio 2022” deve essere sostituita con “90358 dell’11 novembre 2022”.
La correzione non incide sul contenuto decisorio del precedente parere, con il quale la Sezione aveva espresso l’avviso che il ricorso dovesse essere respinto.
Adempimenti ulteriori
La Segreteria è stata incaricata di effettuare le annotazioni di rito e di trasmettere copia del parere all’Amministrazione e al ricorrente. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, in applicazione dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 5 feb 2026Parere n. 29/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 5 feb 2026Parere n. 30/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 5 feb 2026Parere n. 31/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 5 feb 2026Parere n. 32/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 5 feb 2026Parere n. 257/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 5 feb 2026Parere n. 258/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →