Sentenza del 22/04/2015 n. 1363 - Comm. Trib. Prov. Bari
Processo - Atto impositivo illegittimo - Autotutela - Mancato esercizio - Risarcimento del danno - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato riconosciuto il diritto del contribuente al risarcimento del danno derivante dal comportamento dell’ente impositore. In particolare, il mancato esercizio dell’autotutela, a fronte di un atto manifestamente illegittimo e dell’istanza del contribuente, ha reso necessaria l’instaurazione del giudizio e ha causato spese legali risarcibili.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha chiesto all’ente impositore l’annullamento in autotutela di un atto impositivo illegittimo. Nonostante l’istanza, l’ente non ha provveduto all’annullamento, costringendo il contribuente a proporre ricorso e a sostenere spese legali per ottenere la rimozione dell’atto.
Norme richiamate
Autotutela tributaria
L’autotutela consente all’ente impositore di annullare o correggere propri atti illegittimi. Il suo mancato esercizio, quando l’illegittimità dell’atto sia riconoscibile e il contribuente abbia presentato una specifica istanza, può concorrere a fondare la responsabilità risarcitoria dell’amministrazione.
Responsabilità della pubblica amministrazione per danni da atto illegittimo
L’ente pubblico può essere chiamato a risarcire i danni causalmente collegati a un atto illegittimo e alla successiva inerzia amministrativa, inclusi i costi sostenuti dal privato per tutelarsi in giudizio, purché siano provati il danno, l’illegittimità, il nesso causale e l’elemento soggettivo richiesto.
Massime di principio
- La mancata autotutela non comporta automaticamente il risarcimento: occorre dimostrare l’illegittimità dell’atto, la conoscenza o conoscibilità del vizio da parte dell’amministrazione, l’inerzia nonostante l’istanza e il danno effettivamente subito.
- Le spese legali sostenute per impugnare un atto illegittimo possono essere risarcibili quando il ricorso si è reso necessario proprio per l’ingiustificato rifiuto o silenzio dell’ente sull’istanza di autotutela.
- La presentazione di un’istanza di autotutela non sostituisce necessariamente l’impugnazione nei termini: il contribuente deve preservare le ordinarie garanzie processuali e non confidare soltanto nell’intervento dell’amministrazione.
- Per ottenere il risarcimento è importante documentare l’istanza di autotutela, la ricezione da parte dell’ente, l’illegittimità dell’atto, le spese sostenute e il collegamento causale tra l’inerzia dell’ente e il ricorso.
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