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Sentenza

Sentenza del 21/07/2015 n. 15296 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva versato nel 2001 ritenute d'acconto sui dividendi distribuiti a due società madri comunitarie, una spagnola e una olandese, sostenendo successivamente che tali ritenute non fossero dovute in applicazione della Direttiva 90/435/CEE, cosiddetta direttiva "madri e figlie", e chiedendone il rimborso nel luglio 2005. L'Agenzia delle Entrate ha contestato sia la possibilità di qualificare il versamento come errore rimborsabile ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, poiché l'omessa ritenuta costituiva una facoltà subordinata a una richiesta preventiva della società madre e alla produzione della relativa documentazione, sia il rispetto del termine per presentare l'istanza di rimborso. Ha inoltre rilevato che la richiesta di esonero era stata presentata solo nel 2005, dopo la distribuzione dei dividendi, e soltanto dalla società spagnola.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che le ritenute non fossero originariamente illegittime, ma solo eventualmente non applicabili in presenza di una preventiva richiesta della società madre e dei requisiti documentali previsti dalla legge. Ha inoltre stabilito che, trattandosi di un diritto al rimborso sorto successivamente al versamento, si applicava il termine biennale residuale previsto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, e non il termine di 48 mesi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973. L'istanza presentata nel 2005 per versamenti effettuati nel 2001 era quindi tardiva. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito, respingendo il ricorso originario della contribuente. Le spese di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata a rimborsare all'Agenzia 8.500 euro per il giudizio di cassazione, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Direttiva CEE 90/435, art. 5, n. 1

    Gli utili distribuiti da una società figlia alla sua società madre quando quest'ultima detiene una partecipazione minima del 25% nel capitale della società figlia sono esenti dalla ritenuta alla fonte.

    La direttiva mira a eliminare la doppia imposizione economica sui dividendi distribuiti tra società di Stati membri diversi. L'esenzione deve tuttavia essere applicata secondo le condizioni e le procedure previste dall'ordinamento nazionale.

  • D.Lgs. 6 marzo 1993, n. 136

    Ha attuato nell'ordinamento italiano la direttiva comunitaria sul regime fiscale delle società madri e figlie.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 27-bis, commi 1 e 3

    La società figlia italiana può non applicare la ritenuta sui dividendi distribuiti alla società madre comunitaria, ma solo a fronte di una richiesta preventiva della beneficiaria e della documentazione attestante il possesso dei requisiti normativi. In alternativa, la società madre può chiedere il rimborso della ritenuta subita.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 38, commi 1 e 2

    Prevede il rimborso entro 48 mesi per versamenti non dovuti per ragioni di fatto o di diritto già esistenti al momento del pagamento, come errore materiale, duplicazione o inesistenza dell'obbligo. La Corte ha escluso l'applicazione di tale termine nel caso concreto.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 21, comma 2

    Opera come norma residuale quando il diritto alla restituzione nasce dopo il pagamento. In tal caso l'istanza deve essere presentata entro due anni dal momento in cui si verifica il presupposto della restituzione.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 1, comma 2, e art. 122 c.p.c.

    Sono stati richiamati dall'Agenzia in relazione alla necessità di utilizzare la lingua italiana nel processo tributario; la questione è stata dichiarata assorbita, non essendo stata esaminata nel merito.

Massime di principio

  • Quando una norma fiscale concede una facoltà di non applicare una ritenuta, l'omesso esercizio tempestivo della facoltà non rende automaticamente il versamento originariamente illegittimo né trasforma sempre il pagamento in un errore rimborsabile.
  • Per usufruire del regime madre-figlia è essenziale predisporre prima della distribuzione dei dividendi la richiesta della società beneficiaria e la documentazione attestante tutti i requisiti soggettivi e oggettivi.
  • La scelta fiscale compiuta dagli organi della società può essere considerata espressione della volontà dell'ente; un errore interno di un dirigente non consente necessariamente di ottenere la ripetizione del pagamento.
  • Occorre distinguere il termine di 48 mesi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 dal termine biennale dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992: quest'ultimo si applica quando il presupposto del rimborso si forma dopo il versamento.
  • La tempestività dell'istanza e la titolarità della richiesta sono decisive: una richiesta successiva alla distribuzione e proveniente soltanto da una delle società beneficiarie può non consentire il rimborso relativo ai dividendi già assoggettati a ritenuta.
  • In controversie analoghe è necessario verificare separatamente, per ogni società madre e per ogni distribuzione, la partecipazione minima richiesta, la residenza comunitaria, il periodo di possesso, la documentazione fiscale e la data della richiesta di esonero o rimborso.

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