Sentenza n. 1225/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia e comportamento elusivo dell'Assessorato nell'esecuzione della sentenza che aveva annullato il diniego di accreditamento e disposto il pagamento delle spese di giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)
Prevale il privato
La controversia
La società ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del TAR Sicilia n. 2202/2025, passata in giudicato per omessa impugnazione, che aveva rilevato l'illegittimità del diniego di accreditamento del centro sanitario, con salvezza delle successive determinazioni dell'amministrazione alla luce della disciplina assessoriale mutata e delle sopravvenienze fattuali, e aveva condannato l'Assessorato al pagamento di euro 2.500,00 oltre accessori per spese di giudizio. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione, che non aveva né riesaminato l'istanza di accreditamento né corrisposto le spese processuali. La nota amministrativa del 14 aprile 2026, con cui l'Assessorato si era limitato ad affermare che doveva ritenersi salva un'istanza di accreditamento presentata nel 2021, è stata contestata come non pertinente e non idonea a dare esecuzione al giudicato. Sono stati chiesti l'ordine di esecuzione, la penalità di mora, la condanna alle spese e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., considerato il passaggio in giudicato della sentenza e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato all'Assessorato di dare integrale esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, provvedendo sia al riesame e alla definizione dell'istanza di accreditamento sia al pagamento delle spese di giudizio. La mera dichiarazione di salvezza dell'istanza, senza esame e definizione della stessa, è stata qualificata come comportamento elusivo e non adempitivo. In caso di ulteriore inerzia, il Segretario Generale presso la Presidenza della Regione Siciliana, con facoltà di delega a un dirigente competente, dovrà provvedere quale commissario ad acta entro un ulteriore termine di novanta giorni, previa sollecitazione della parte interessata. L'Assessorato è stato inoltre condannato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., al pagamento degli ulteriori interessi legali sulla somma dovuta per spese legali, dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino al soddisfo, nonché alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori. La penalità di mora richiesta non è stata espressamente applicata nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare ulteriori misure, comprese quelle previste dal comma 4, lettera e).
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
È stato applicato per condannare l'amministrazione al pagamento degli ulteriori interessi legali sulla somma dovuta a titolo di spese legali, quale misura conseguente all'inadempimento del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso inutile del termine previsto dalla disposizione è stato considerato, insieme al passaggio in giudicato, presupposto per la proponibilità e accoglibilità dell'azione di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione non adempie a una sentenza che impone il riesame di un'istanza quando si limita a dichiarare formalmente che l'istanza deve ritenersi salva, senza procedere al suo effettivo esame e alla sua definizione secondo il dictum giudiziale.
- Quando il giudicato dispone il riesame di una posizione amministrativa con salvezza delle successive determinazioni dell'amministrazione, quest'ultima conserva il potere di provvedere nuovamente nel rispetto della disciplina applicabile e delle sopravvenienze, ma è comunque tenuta a riattivare concretamente il procedimento e a concluderlo.
- La mancata esecuzione del capo della sentenza relativo al pagamento delle spese di giudizio costituisce autonomo inadempimento del giudicato e legittima l'adozione di misure esecutive nel giudizio di ottemperanza.
- In presenza di un giudicato non eseguito e dell'inutile decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'esecuzione e prevedere, in caso di ulteriore inerzia, l'intervento sostitutivo di un commissario ad acta.
- Il comportamento amministrativo meramente formale, privo dell'attività necessaria a realizzare il contenuto sostanziale della pronuncia, può essere qualificato come elusivo del giudicato e non come sua esecuzione.
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