Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2118/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento 1. del Piano Educativo Individualizzato 2025/2026, approvato dall’Istituto scolastico in data 13.10.2025, nella parte in cui, nella sezione 9 (Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse), sono state assegnate 12 ore di sostegno didattico in rapporto 1:1 a -OMISSIS-, studente con certificazione di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, L.5.2.1992, n. 104; 2. Del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 9 ottobre 2025 con il quale il Dirigente scolastico ha comunicato l'assegnazione di 24 ore complessive di sostegno per l'anno scolastico 2025/2026 in favore della classe 3^ CS, frequentata dall'alunno -OMISSIS- e da un altro studente con disabilità; per l’accertamento del diritto del minore a fruire del numero di ore dell’insegnante di sostegno secondo le effettive esigenze rilevate dal Gruppo di Lavoro Operativo ed in relazione alla sua condizione di disabilità accertata dalle competenti autorità sanitarie; per la condanna anche con misura cautelare alla rielaborazione della sezione 9 del PEI 2025/2026 secondo le indicazioni del GLO e alla conseguenziale attribuzione a -OMISSIS- di un insegnante specializzato per le attività didattiche di sostegno per il numero di ore settimanali ritenute necessarie dal competente Gruppo di Lavoro Operativo (ossia per 22 ore di sostegno settimanali);

Giustizia amministrativa202514153

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Piano Educativo Individualizzato 2025/2026, nella parte relativa all’assegnazione di 12 ore di sostegno, e provvedimento di assegnazione di 24 ore complessive di sostegno alla classe frequentata dal minore e da altro studente con disabilità

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (genitori di studente)

Prevale il privato

La controversia

I genitori hanno impugnato gli atti con cui, per l’anno scolastico 2025/2026, erano state assegnate al figlio, studente con certificazione di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, soltanto 12 ore settimanali di sostegno didattico in rapporto 1:1, nell’ambito di 24 ore complessive attribuite alla classe frequentata anche da un altro studente con disabilità. Hanno chiesto l’accertamento del diritto del minore a fruire delle ore di sostegno corrispondenti alle effettive esigenze rilevate dal Gruppo di Lavoro Operativo e la rielaborazione della sezione 9 del PEI, con attribuzione di 22 ore settimanali di sostegno.

La decisione

Il ricorso è stato definito in forma semplificata perché, nelle more del giudizio e a seguito di riesame in autotutela, la pretesa dei ricorrenti è stata integralmente soddisfatta: al minore sono state assegnate 22 ore di sostegno, in luogo delle 12 ore inizialmente previste. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, senza esaminare nel merito i motivi di impugnazione. Le spese sono state poste a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito in applicazione della soccombenza virtuale, desunta dai motivi del ricorso e dal successivo riesame in autotutela, e liquidate in euro 1.000,00, oltre alla refusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, l. 5 febbraio 1992, n. 104

    La disposizione è richiamata quale base della certificazione di handicap con connotazione di gravità del minore.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Il giudizio è stato definito in forma semplificata, previa avvertenza alle parti costituite.

  • art. 74 c.p.a.

    Il ricorso è stato trattato e deciso in forma semplificata ai sensi della disposizione richiamata in epigrafe.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione modifica o riesamina l’atto impugnato attribuendo al ricorrente integralmente il bene della vita richiesto, viene meno l’interesse alla decisione e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per integrale soddisfacimento della pretesa mediante riesame in autotutela, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione sulla base della soccombenza virtuale, valutata alla luce dei motivi di ricorso e dell’esito del riesame.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.