Cassazione Penale, Sentenza n. 2209/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per bancarotta fraudolenta documentale: il ricorrente contestava la sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo) sostenendo che la sola carica formale di amministratore non è idonea a provare il dolo specifico, poiché la tenuta e la conservazione delle scritture contabili erano affidate a un professionista esterno; inoltre lamentava violazione degli artt. 216, comma 1 L.F., 192 e 546 c.p.p. e vizio della motivazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con riguardo al delitto di bancarotta documentale, confermando che la partecipazione formale dell'imputato alle negoziazioni tra la società fallita e la nuova compagine, la sua esperienza ventennale nella precedente società e l'abdicazione al dovere di vigilanza sono stati ritenuti sufficienti a riscontrare il dolo (nella forma del dolo generico) relativo alla irregolare tenuta delle scritture. La Corte ha richiamato orientamenti di legittimità secondo cui la delega della contabilità a un professionista non esime l'imprenditore dall'obbligo di vigilare e opera una presunzione semplice di responsabilità superabile solo con rigorosa prova contraria, non fornita dal ricorrente. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in euro 3.510,00
Norme richiamate
Legge Fallimentare (L.F.) art. 217, comma 1, n.4
art. 217, comma 1, n.4 L.F.
Riferito al capo dichiarato nullo in sede d'appello (bancarotta semplice); nella sentenza di Cassazione il richiamo serve a contestualizzare le varie imputazioni, separando l'ipotesi di bancarotta semplice da quella documentale
Legge Fallimentare (L.F.) art. 216, comma 1
Norma richiamata in relazione alla bancarotta fraudolenta documentale; la Corte interpreta l'elemento soggettivo in termini di dolo generico per la fraudolenta tenuta delle scritture, distinto dal dolo specifico richiesto per l'occultamento fisico delle scritture
Codice di procedura penale
art. 192 c.p.p.; art. 546 c.p.p.
Richiamati nella doglianza del ricorrente (vizio di motivazione e presunte violazioni procedurali); la Corte non ritiene tali censure idonee a superare la valutazione di merito
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 art. 83, comma 12-ter
art. 83, comma 12-ter, D.L. n.18/2020 (conv. L. 24/04/2020, n.27)
Norma procedurale richiamata per la requisitoria scritta del Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione; menzionata nel procedimento ma non determinante sulla decisione di inammissibilità
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (sezioni unite/penali)
Sez.5, sentenze n.44666/2021; n.55065/2016; n.33114/2020; n.36870/2020
Richiamati come precedenti che chiariscono: a) la fraudolenta tenuta delle scritture integra un reato a dolo generico; b) l'occultamento fisico è fattispecie autonoma a dolo specifico; c) la delega della contabilità non esonera l'imprenditore dall'obbligo di vigilanza e opera una presunzione semplice di responsabilità
Massime di principio
- La sola titolarità formale della carica di amministratore non esclude responsabilità penale quando il titolare partecipa a operazioni rilevanti o abdica ai doveri di vigilanza: la partecipazione a negoziazioni finalizzate a trasferire patrimonio a favore di terzi può essere indizio del dolo
- Per la bancarotta fraudolenta documentale la giurisprudenza distingue due profili: la fraudolenta tenuta delle scritture (dolo generico) e l'occultamento fisico delle scritture (dolo specifico); le modalità di prova e le conseguenze sanzionatorie possono pertanto differire
- La delega della tenuta contabile a un professionista non esonera l'imprenditore/administratore dall'obbligo di controllo: esiste una presunzione semplice che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni del titolare, superabile solo con prova rigorosa e specifica
- In giudizi analoghi, per difendersi efficacemente l'amministratore formale deve dimostrare concretamente di non aver partecipato alle operazioni, di aver esercitato adeguata vigilanza e di avere consegnato tutta la documentazione disponibile, con prove documentali precise che smentiscano la ricostruzione dei giudici di merito
- Nel valutare l'elemento soggettivo conta la valutazione complessiva del comportamento, dell'esperienza e del ruolo ricoperto: elementi quali esperienza ventennale e partecipazione attiva a trattative possono giustificare la conclusione in ordine alla conoscenza degli scopi fraudolenti
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