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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4745/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Pergamo avverso la sentenza del Tribunale di Monza (condanna per il delitto di cui all'art. 489 c.p.), per mancata allegazione all'atto di impugnazione della dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. Il ricorrente sosteneva che la dichiarazione/elezione di domicilio dopo il primo grado fosse necessaria solo quando, in primo grado, si fosse proceduto in assenza, mentre nel caso di specie l'imputato era presente in primo grado.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto inammissibile l'appello perché l'atto di impugnazione non conteneva né la dichiarazione/elezione di domicilio né un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione/e elezione con l'indicazione della sua collocazione nel fascicolo processuale, come richiesto dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. La sopravvenuta abrogazione della norma non era rilevante perché l'appello era stato proposto nel periodo di vigenza della norma. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen.

    comma 1-ter e comma 1-quater

    La Corte ha interpretato il comma 1-ter nel senso che, in mancanza dell'allegazione di una dichiarazione o elezione di domicilio allegata all'atto di impugnazione, è necessario che l'atto contenga un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione e ne indichi la collocazione nel fascicolo processuale; il comma 1-quater disciplina specifici adempimenti per il caso di imputato già proceduto in assenza, non applicabile se l'imputato era presente in primo grado.

  • art. 489 cod. pen.

    Norma sostanziale in base alla quale l'imputato era stato condannato in primo grado.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale alla disciplina dell'udienza di cassazione e ai termini per le memorie; la Corte ha escluso rilievo alle memorie presentate oltre i termini.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali, come è stato fatto.

  • art. 24 e art. 111 Cost.

    Richiamate dal ricorrente per profili di violazione dei diritti di difesa e del giusto processo; la Corte non ha ritenuto sussistente una violazione riconoscibile in relazione al vizio formale dell'atto di impugnazione.

  • legge 9 agosto 2024, n. 114

    abrogazione dell'art. 581, comma 1-ter

    La Corte ha ritenuto che l'abrogazione non fosse applicabile al caso perché l'impugnazione era stata proposta quando la norma era ancora vigente.

  • Sezioni Unite, informazione provvisoria del 24 ottobre 2024

    Ha chiarito (in via informativa) che la disciplina del comma 1-ter continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024 e che è sufficiente nell'atto di impugnazione un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione/elezione di domicilio con l'indicazione della sua collocazione nel fascicolo processuale.

Massime di principio

  • Quando si propone un atto di impugnazione, allegare sempre la dichiarazione o elezione di domicilio unitamente all'atto oppure inserire nell'atto un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione/e elezione e indicarne la collocazione nel fascicolo processuale, per evitare l'inammissibilità.
  • La dichiarazione/e elezione di domicilio richiesta dall'art. 581 c.p.p. può essere soddisfatta anche mediante un richiamo specifico alla documentazione già presente nel fascicolo, ma il richiamo deve consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per la notificazione.
  • Se l'impugnazione è stata proposta nel periodo di vigenza di una norma poi abrogata, l'abrogazione non opera retroattivamente a favore di impugnazioni già presentate: valutare sempre la data di deposito dell'atto rispetto alle modifiche normative.
  • Le regole procedurali e i termini per presentare memorie e documenti devono essere rispettati; memorie presentate oltre i termini possono essere disattese.
  • Le disposizioni specifiche per il caso di imputato proceduto in assenza (es. comma 1-quater) si applicano solo quando sussistono le condizioni previste (assenza nel primo grado); non possono essere invocate per sopperire a un vizio formale dell'atto di impugnazione quando l'imputato era presente.

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