Sentenza n. 745/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza resa dal Tribunale ordinario di Palermo n. 1093/2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo n. 1093/2018, recante condanna del Comune al pagamento di somme a titolo risarcitorio e di spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice privata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, con la quale il Tribunale ordinario di Palermo aveva condannato il Comune al pagamento di euro 2.846,40, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, delle spese dei due gradi di giudizio, del rimborso forfettario, IVA e CPA, nonché delle spese di consulenza tecnica. Il ricorso è stato proposto a fronte dell’inadempimento dell’amministrazione, nonostante la notificazione del titolo e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha inoltre chiesto l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza, considerando il passaggio in giudicato della sentenza civile e l’inutile decorso del termine dilatorio per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione. Ha quindi accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ordinato al Comune di Palermo di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute in conformità al titolo esecutivo, con esclusione delle spese di precetto e delle relative imposte, riferibili a una fase autonoma e alternativa. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il Prefetto di Palermo, autorizzato a delegare l’incarico a un dirigente o funzionario dell’amministrazione prefettizia, da attivare su istanza della parte entro ulteriori sessanta giorni. Il TAR ha inoltre disposto, a carico del Comune e a favore della ricorrente, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificata negli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento. Ha precisato che il compenso del commissario ad acta sarà liquidato successivamente con decreto collegiale e che gli atti del commissario dovranno essere depositati tramite il processo amministrativo telematico. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 2.075 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del titolo, nominare un commissario ad acta e applicare una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
penalità di mora di cui all’articolo 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere applicata per incentivare l’amministrazione all’adempimento del giudicato; nel caso concreto è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1 del d.l. n. 669/1996
L’inutile decorso del termine dilatorio, decorrente dalla notificazione del titolo, integra uno dei presupposti per procedere esecutivamente nei confronti della pubblica amministrazione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta è demandata a un successivo decreto collegiale secondo la disciplina delle spese di giustizia.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
per l’utilizzo del mezzo proprio, da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R.
La disposizione è richiamata quale parametro per la liquidazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.
La disposizione disciplina il riferimento normativo per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nell’adempimento dell’incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002
La richiesta di liquidazione del compenso del commissario deve essere presentata entro il termine previsto, decorrente, secondo la precisazione del TAR, dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato che condanni una pubblica amministrazione al pagamento di somme, quando sia stata notificata la sentenza e sia inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto un’obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione, il giudice può ordinare il puntuale e integrale pagamento delle somme dovute in base al titolo, escludendo le spese riferibili a una fase esecutiva autonoma e alternativa rispetto all’ottemperanza.
- In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, assegnando all’amministrazione un termine per l’adempimento spontaneo e prevedendo l’intervento sostitutivo su istanza della parte interessata.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere fissata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
- L’incarico di ausiliario del giudice, compreso quello di commissario ad acta, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
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