Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31070/2023 del 08/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

La lite trae origine da un'esecuzione immobiliare intrapresa per il recupero di un credito derivante da scopertura di conto corrente bancario, garantito da ipoteca su un immobile di proprietà di una terza datrice d'ipoteca e da fideiussione. Gli opponenti hanno contestato l'esecuzione sostenendo, in sintesi, che il giudicato formatosi in un parallelo giudizio sul rapporto di conto corrente avesse inciso sul saldo posto a base dell'ipoteca e del precetto; che la Corte d'appello avesse invertito l'onere della prova imponendo ai debitori di dimostrare le somme da sottrarre al dovuto; che non si fosse tenuto conto della consulenza tecnica svolta nel giudizio parallelo; che l'atto di costituzione di ipoteca non potesse valere come titolo esecutivo; e che fosse errata la regolazione delle spese di lite. La resistente ha replicato sostenendo la correttezza della decisione impugnata e la validità del titolo posto a base dell'esecuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, affermando che l'atto notarile di costituzione di ipoteca conteneva un riconoscimento di debito certo, liquido ed esigibile, idoneo a integrare titolo esecutivo e a sostenere l'esecuzione immobiliare ex art. 602 c.p.c. Ha poi dichiarato inammissibili gli altri motivi: le doglianze sul giudicato, sull'onere della prova e sulla valutazione della CTU non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, poiché non era possibile riaprire questioni già coperte da giudicato in relazione a fatti anteriori alla sua formazione; infine, il motivo sulle spese è stato qualificato come non-motivo. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale impedisce di rimettere in discussione, in un giudizio successivo, questioni già definite con decisione passata in giudicato, per fatti anteriori alla sua formazione.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sull'onere della prova è stata ritenuta inammissibile perché diretta a riaprire una questione già coperta da giudicato, non riesaminabile nel giudizio di opposizione all'esecuzione.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza sulla mancata considerazione delle risultanze istruttorie è stata dichiarata inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 474 c.p.c.

    L'atto notarile di costituzione di ipoteca, contenente riconoscimento di debito certo, liquido ed esigibile e obbligo di restituzione rateale, è stato ritenuto titolo esecutivo idoneo a fondare l'esecuzione.

  • art. 602 c.p.c.

    L'atto ritenuto titolo esecutivo è stato considerato idoneo a sorreggere l'esecuzione immobiliare promossa sulla base della garanzia ipotecaria.

  • art. 615, comma 2, c.p.c.

    L'eventuale contestazione dell'esistenza o dell'entità del credito avrebbe dovuto essere proposta con l'opposizione all'esecuzione o in separato giudizio, non potendo essere riesaminata in contrasto col giudicato.

  • art. 91 c.p.c.

    La censura sulle spese è stata dichiarata inammissibile perché formulata come mero riflesso della pretesa erroneità della decisione sul merito.

  • art. 336, comma 1, c.p.c.

    È richiamato per evidenziare che l'eventuale accoglimento dei motivi di merito avrebbe travolto anche il capo sulle spese per effetto espansivo interno.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la norma processuale che ha disciplinato la trattazione camerale e il deposito dell'ordinanza.

Massime di principio

  • L'atto notarile di costituzione di ipoteca può integrare titolo esecutivo quando contenga un espresso riconoscimento di debito dotato dei caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità, accompagnato da obbligazione di restituzione.
  • Il giudicato formatosi su un rapporto obbligatorio impedisce di riaprire, in sede esecutiva o di opposizione all'esecuzione, contestazioni relative a fatti anteriori già deducibili o decisi nel giudizio definito con sentenza passata in giudicato.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. non può essere utilmente dedotta per superare gli effetti del giudicato sostanziale: la ripartizione dell'onere probatorio non è rinnovabile quando la questione di merito sia ormai coperta da giudicato.
  • Le censure che non si confrontano con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata sono inammissibili, così come è inammissibile il motivo sulle spese formulato in via meramente derivata senza autonoma critica della statuizione.
  • Le questioni sul credito e sul quantum debeatur, una volta definite con giudicato, non possono essere riproposte nella fase esecutiva se non per fatti nuovi, impeditivi, estintivi o modificativi sopravvenuti.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveTitolo esecutivoConto correnteInadempimentoImpugnazioniSpese di lite
RamiEsecuzioniObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.