Sentenza n. 11134/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento del provvedimento della Prefettura di Roma di revoca del nulla osta per lavoro subordinato, P-RM/L/Q/2022/100708, datato 14 febbraio 2025, notificato in data 17 febbraio 2025, pratica id. RM5607468229, rilasciato in favore del lavoratore a seguito di richiesta di nulla osta per lavoro subordinato, presentata dal legale rappresentante legale d-OMISSIS-, con sede in Roma;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta per lavoro subordinato rilasciato al lavoratore straniero
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta per lavoro subordinato, disposta dalla Prefettura di Roma dopo avere accertato la carenza di requisiti essenziali, tra cui la capacità economica del datore di lavoro, l'idoneità della sistemazione alloggiativa e il rispetto del termine di otto giorni dall'ingresso per la presentazione allo Sportello Unico per l'Immigrazione. In particolare, dagli accertamenti presso l'Agenzia delle Entrate era emerso che il datore di lavoro non aveva presentato i modelli IVA per gli anni d'imposta 2021, 2022 e 2023. Il ricorrente ha dedotto violazione delle garanzie partecipative, sostenendo di non essere stato direttamente informato del procedimento, nonché eccesso di potere e altri vizi, affermando che la mancata presentazione entro otto giorni, l'assenza alle convocazioni e la mancata dimostrazione dei requisiti fossero dovute alla condotta fraudolenta del datore di lavoro, il quale lo avrebbe indotto in errore circa gli adempimenti necessari, richiesto somme di denaro e poi reso irreperibile. Ha inoltre sostenuto di avere diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, richiamando la denuncia-querela presentata contro il datore di lavoro e l'iscrizione al Centro per l'Impiego.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla partecipazione procedimentale, ha ritenuto che anche l'eventuale vizio di comunicazione non avrebbe potuto determinare l'annullamento, poiché la revoca è atto vincolato conseguente all'accertata carenza di presupposti essenziali e l'esito non avrebbe potuto essere diverso; ha quindi applicato l'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Ha escluso il diritto al permesso di soggiorno per attesa occupazione, rilevando che l'art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998 presuppone la perdita di un posto di lavoro nell'ambito di un rapporto lavorativo effettivamente e regolarmente instaurato, mentre nel caso esaminato il rapporto non era mai sorto. La denuncia contro il datore di lavoro e la prospettata truffa non sono state ritenute sufficienti a derogare agli obblighi normativi né a dimostrare il diritto alla permanenza. Il lavoratore avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente presso lo Sportello Unico entro otto giorni dall'ingresso, segnalando le difficoltà incontrate. Il TAR ha inoltre affermato che la revoca può riguardare ogni requisito previsto per l'ingresso, non soltanto le ipotesi ostative espressamente indicate dagli artt. 22 e 24 d.lgs. 286/1998, e che comprende anche la capacità economico-finanziaria del datore e l'idoneità alloggiativa. La buona fede e il legittimo affidamento del lavoratore non sono stati ritenuti idonei a superare l'accertata carenza dei requisiti. La revoca è stata qualificata come decadenza o revoca sanzionatoria, espressione di un potere vincolato di controllo dei requisiti originari. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
il provvedimento non è annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato
L'eventuale omissione della comunicazione partecipativa non determina l'annullamento quando il provvedimento è vincolato e l'amministrazione dimostra che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998
perdita del posto di lavoro
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l'effettiva e regolare instaurazione di un rapporto lavorativo, successivamente cessato per cause non imputabili al lavoratore; non è sufficiente la mancata costituzione originaria del rapporto.
art. 22 d.lgs. 286/1998
La presentazione dello straniero presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione entro otto giorni dall'ingresso costituisce adempimento necessario per la verifica della tempestiva e regolare instaurazione del rapporto di lavoro.
artt. 35 e seguenti d.P.R. 394/1999
Le disposizioni regolamentari concorrono a disciplinare gli adempimenti successivi all'ingresso dello straniero, incluso il termine di otto giorni per la presentazione allo Sportello Unico.
artt. 22 e 24 d.lgs. 286/1998
Le ipotesi ostative specificamente previste non delimitano il potere di revoca del nulla osta, che si estende alla verifica di tutti i requisiti normativi necessari per l'ingresso del lavoratore straniero.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il rinvio della trattazione può essere disposto solo in presenza delle ragioni eccezionali previste dalla norma; nel caso concreto non ne ricorrevano i presupposti.
Massime di principio
- La revoca del nulla osta per lavoro subordinato dello straniero è un atto vincolato quando l'amministrazione accerta l'originaria o sopravvenuta carenza di un requisito essenziale per l'ingresso, inclusi la capacità economico-finanziaria del datore di lavoro e l'idoneità della sistemazione alloggiativa.
- Il potere di revoca del nulla osta non è limitato alle sole ipotesi ostative tipizzate dagli artt. 22 e 24 d.lgs. 286/1998, ma comprende il controllo di tutti i requisiti prescritti dalla disciplina sull'ingresso e sull'instaurazione del rapporto di lavoro.
- L'eventuale violazione delle garanzie partecipative non comporta l'annullamento della revoca di un nulla osta quando l'amministrazione dimostri che, per la natura vincolata dell'accertamento e per l'assenza dei requisiti, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione richiede la perdita di un rapporto di lavoro effettivamente e regolarmente instaurato; la mancata costituzione ab origine del rapporto lavorativo non integra la fattispecie, anche se dovuta alla condotta illecita o fraudolenta del datore di lavoro.
- Lo straniero che entri in Italia in forza di un nulla osta deve presentarsi allo Sportello Unico per l'Immigrazione entro otto giorni, anche qualora non riesca a contattare il datore di lavoro, segnalando tempestivamente le difficoltà; la dedotta buona fede o la truffa subita non esonerano dall'ordinario onere di diligenza e non fondano, di per sé, un diritto alla permanenza.
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