Sentenza n. 967/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'ottemperanza alla sentenza emessa dal Tribunale di Trapani n. 513/2023 dell’08/11/2023, r.g. n. 1366/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale di Trapani che aveva riconosciuto il diritto al pagamento di € 1.000 a titolo di bonus Carta del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., chiedendo l'esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale di Trapani n. 513/2023, che aveva disposto in suo favore il pagamento di € 1.000 relativi al bonus Carta del Docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma senza dare esecuzione al titolo giudiziale. Il TAR ha verificato l'ammissibilità dell'azione, il passaggio in giudicato della sentenza, attestato il 20 maggio 2025, e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, rilevando che la sentenza era stata notificata all'amministrazione il 13 novembre 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato, ritenendo integrati i presupposti del giudizio di ottemperanza anche per una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario. Accertato l'inadempimento del Ministero, ha ordinato all'amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme riconosciute, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, stabilendo un ulteriore termine di 60 giorni per l'intervento sostitutivo su istanza dell'interessata. Il commissario opera senza ulteriore compenso, ritenendo applicabile per analogia anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali non eseguiti.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
art. 14 d.l. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
La proponibilità dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione è subordinata al decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce il fondamento normativo del bonus Carta del Docente riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La regola sull'assenza di ulteriore compenso per il commissario ad acta, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti ex legge Pinto, è ritenuta applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario divenuta irrevocabile, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., quando l'amministrazione non vi abbia dato spontanea esecuzione.
- L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione per una condanna pecuniaria è proponibile solo dopo il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo all'amministrazione.
- Accertato l'inadempimento dell'amministrazione rispetto a un giudicato contenente una condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine determinato e predisporre contestualmente l'intervento sostitutivo di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta nominato per dare esecuzione a una condanna pecuniaria opera senza ulteriore compenso quando la disciplina prevista dall'art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001 sia applicabile per analogia anche a condanne diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.
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