Cassazione Civile, Ordinanza n. 31251/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto intercorso tra una lavoratrice e un comune, inizialmente avviato tramite contratto di somministrazione con un’agenzia interinale e poi proseguito con una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa dal maggio 2008 al dicembre 2012. La lavoratrice ha dedotto di essere stata impiegata non nelle attività di staff politico indicate nel contratto originario, ma in ordinarie attività amministrative degli uffici comunali, chiedendo la conversione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato e il riconoscimento delle differenze retributive. La Corte d’appello ha invece riformato la decisione di primo grado e ha escluso la subordinazione, valorizzando l’autonomia nell’orario e l’assenza di indici concreti di eterodirezione. In Cassazione la ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) violazione di norme del T.U. enti locali, del codice civile e della Costituzione, sostenendo la nullità dei contratti per violazione dell’art. 90 d.lgs. 267/2000 e l’applicazione dell’art. 2126 c.c.; 2) violazione delle regole sulla prova e omesso esame della confessione resa dal sindaco in interrogatorio formale; 3) violazione di norme e fonti eurounitarie sul lavoro a termine e sul divieto di abuso, chiedendo il risarcimento del danno per il ricorso abusivo a contratti flessibili; 4) violazione delle norme processuali sul thema decidendum, per il mancato ampliamento di domanda e istruttoria a fronte di allegazioni difensive sopravvenute della controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non colpiva la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d’appello non aveva affermato la compatibilità dei rapporti con l’art. 90 d.lgs. 267/2000, ma aveva escluso in fatto la sussistenza di un rapporto subordinato, verificando gli indici di subordinazione e ritenendo che la domanda investisse solo la successiva sequenza di co.co.co. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la valutazione delle prove testimoniali rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito e le dichiarazioni del sindaco non integravano una confessione con valore di prova legale. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato poiché presupponeva, comunque, l’esistenza di un rapporto subordinato a termine, esclusa in fatto dalla sentenza impugnata; difettando tale presupposto, non operava la tutela invocata contro l’abusiva reiterazione dei contratti a termine. Anche il quarto motivo è stato respinto perché le allegazioni della controparte non ampliavano il thema decidendum, rimasto limitato all’accertamento della subordinazione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e alla statuizione sul contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 90 d.lgs. 267/2000
La Corte osserva che la norma presuppone comunque un rapporto con caratteri di subordinazione; nel caso concreto non è stata ritenuta applicabile perché la ricorrente non aveva dedotto né provato un rapporto subordinato riconducibile a tale previsione.
art. 2126 c.c.
La ricorrente lo invocava per sostenere gli effetti del lavoro di fatto in presenza di nullità del contratto; la Corte non lo applica perché esclude a monte la subordinazione dedotta.
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o ignora fatti non contestati; non basta contestare la diversa forza persuasiva attribuita alle prove.
art. 116 c.p.c.
La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto dalla legge o si discosta dalla regola del prudente apprezzamento; non è sindacabile la valutazione comparativa delle risultanze istruttorie.
art. 360 c.p.c.
Le censure formulate ex art. 360 devono investire specificamente la ratio decidendi e, se relative al vizio motivazionale, devono confrontarsi con l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.
artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.
Indicano la trattazione del ricorso in camera di consiglio nel procedimento semplificato.
art. 420 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente per chiedere l’integrazione della domanda e dei mezzi istruttori; la Corte ne esclude la violazione perché il thema decidendum non risultava ampliato.
artt. 187 e 209 c.p.c.
Richiamati dal ricorso in relazione alla gestione dell’istruzione e della fase decisoria, ma ritenuti non violati.
art. 2733 c.c.
La Corte esclude che le dichiarazioni del sindaco integrassero confessione giudiziale idonea a vincolare il giudice.
art. 228 c.p.c.
Richiamato in relazione all’interrogatorio formale; la Corte osserva che il mezzo istruttorio non era sfociato in una confessione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È la norma che disciplina la trattazione in camera di consiglio nel rito camerale di legittimità.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare una diversa qualificazione giuridica o fattuale non esaminata dal giudice di merito.
- La subordinazione del rapporto di lavoro si accerta in fatto sulla base di indici sintomatici complessivi, come eterodirezione, continuità, inserimento organizzativo e vincolo di orario; tale accertamento, se logicamente motivato, non è sindacabile in cassazione come merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito, ma solo quando questi utilizzi prove non introdotte o attribuisca a una prova un valore legale diverso da quello previsto.
- Le dichiarazioni rese in interrogatorio formale non assumono automaticamente valore confessoriamente vincolante: occorre verificare se contengano un’ammissione chiara e piena del fatto sfavorevole, senza riserve o puntualizzazioni incompatibili con la confessione.
- Le norme speciali sul lavoro flessibile presso enti pubblici possono rilevare solo se la fattispecie concreta sia effettivamente ricondotta a un rapporto di lavoro subordinato; se tale presupposto manca, non si applicano le tutele invocate per l’abusivo ricorso al lavoro a termine o atipico.
- L’integrazione del thema decidendum e dei mezzi istruttori non è consentita quando le allegazioni sopravvenute della controparte non introducono una questione nuova idonea a modificare l’oggetto originario della controversia, rimasto circoscritto ai fatti costitutivi dedotti dalla domanda iniziale.
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