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Sentenza

Sentenza n. 11329/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno K10/-OMISSIS-del 9 agosto 2024, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 13 maggio 2022, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;

Giustizia amministrativa202411304

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, adottato in ragione di una notizia di reato per truffa e insolvenza fraudolenta e del procedimento penale conseguente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto della domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria e vizio di motivazione, insufficienza del mero richiamo all’unica notizia di reato, violazione dell’art. 9 della legge n. 91/1992 e omessa valutazione degli elementi di fatto allegati a propria difesa. In particolare, ha sostenuto che l’Amministrazione avrebbe effettuato una rilevazione acritica dei reati contestati, senza approfondirne la concreta consistenza quali fatti storici e senza considerare adeguatamente l’assenza di una condanna penale. Il Ministero dell’Interno ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento di € 1.500,00 per spese di giudizio, oltre oneri e accessori. Il diniego è stato ritenuto legittimo perché la notizia di reato del 9 dicembre 2023 per truffa e insolvenza fraudolenta, seguita da procedimento penale, costituisce elemento dotato di particolare disvalore e idoneo a incidere negativamente sulla valutazione dell’affidabilità, dell’integrazione e della futura adesione ai valori della comunità nazionale. La condotta era coeva alla domanda di cittadinanza e rientrava nel periodo decennale di osservazione, che l’Amministrazione può valutare anche in relazione a fatti anteriori. Il giudice ha ritenuto che, nell’ambito della concessione discrezionale della cittadinanza per naturalizzazione, la valutazione amministrativa della condotta sia autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale: il fatto storico può essere valutato negativamente anche in assenza di condanna, purché considerato quale elemento prognostico sull’affidabilità del richiedente. È stata inoltre valorizzata la gravità astratta del reato di truffa, punito dall’art. 640 c.p. con pena massima di tre anni, e la possibilità di valutare, in un’ottica preventiva, anche situazioni di astratta pericolosità sociale. L’occupazione stabile, l’integrazione sociale e l’assenza di pericolosità sono state considerate condizioni ordinarie e prerequisiti per il soggiorno e per la presentazione della domanda, non elementi sufficienti a dimostrare il livello qualificato di affidabilità richiesto per la naturalizzazione. Il requisito della residenza decennale è stato inteso sia quantitativamente, come durata del soggiorno, sia qualitativamente, come periodo di osservazione volto a verificare un comportamento privo di mende. La particolare cautela dell’Amministrazione è stata ritenuta compensata dalla possibilità di ripresentare la domanda dopo il mutamento delle condizioni. La domanda cautelare era stata già respinta con precedente ordinanza per mancata allegazione di un pregiudizio grave e irreparabile.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    La concessione della cittadinanza per naturalizzazione richiede non soltanto la residenza legale decennale, ma anche una valutazione qualitativa del periodo di osservazione, dell’integrazione e dell’affidabilità del richiedente rispetto agli interessi della comunità nazionale.

  • art. 6 l. 91/1992

    Le ipotesi ostative previste per l’acquisto della cittadinanza per matrimonio possono costituire, secondo il giudice, un parametro di particolare gravità anche nella valutazione discrezionale delle domande di cittadinanza per naturalizzazione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi consente al richiedente di presentare osservazioni, che l’Amministrazione deve valutare nell’ambito del procedimento; nel caso concreto, le osservazioni sono state ritenute non idonee a superare gli elementi ostativi.

  • art. 640 c.p.

    La pena edittale massima prevista per la truffa è stata valorizzata come indice della gravità astratta della condotta contestata.

  • art. 335 c.p.p.

    Il certificato attestante l’iscrizione del ricorrente nel registro degli indagati ha confermato la conoscenza e la concreta attualità del procedimento penale a suo carico.

  • art. 4, comma 3, T.U. immigrazione

    I requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno regolare sono stati richiamati per qualificare l’inserimento lavorativo e sociale come condizioni ordinarie del soggiorno, non sufficienti da sole per la naturalizzazione.

  • art. 5, comma 5, T.U. immigrazione

    Il rispetto dei requisiti per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno è stato considerato espressivo di condizioni minime e necessarie, ma non sufficienti, per la cittadinanza.

Massime di principio

  • Nella concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, la residenza legale decennale costituisce un requisito necessario ma non sufficiente: il periodo di osservazione deve essere valutato anche qualitativamente, verificando l’affidabilità del richiedente, il grado di integrazione e la sua adesione ai valori fondamentali della comunità nazionale.
  • L’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella valutazione della condotta e dell’inserimento sociale del richiedente la cittadinanza per naturalizzazione, in ragione degli interessi pubblici connessi all’ampliamento della comunità statale e alla sicurezza dello Stato.
  • Ai fini del diniego della cittadinanza, una condotta penalmente rilevante può essere valutata come fatto storico e indice prognostico di inaffidabilità anche in assenza di una condanna penale definitiva, poiché la valutazione amministrativa della condotta è autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale.
  • La valutazione amministrativa della domanda di cittadinanza può estendersi al periodo decennale di osservazione e, secondo il giudice, anche a periodi anteriori, quando i fatti siano rilevanti per apprezzare l’affidabilità e l’integrazione del richiedente.
  • L’occupazione stabile, l’integrazione sociale, l’assenza di pericolosità e il soggiorno regolare costituiscono condizioni ordinarie o prerequisiti per la permanenza dello straniero e per la presentazione della domanda, ma non dimostrano di per sé il possesso del livello qualificato di affidabilità richiesto per la naturalizzazione.
  • Nel giudizio prognostico sulla concessione della cittadinanza, l’Amministrazione può adottare una valutazione preventiva e prudenziale della condotta del richiedente, considerando anche situazioni di astratta pericolosità sociale e la probabilità di futuri pregiudizi per la comunità nazionale, purché il diniego sia fondato su circostanze esplicitate e idonee a sorreggere il giudizio di inaffidabilità.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePrincipi di precauzione e prevenzione

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