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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13849/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento TARSU relativo alle annualità 2011 e 2012, emesso nei confronti di una società contribuente da un raggruppamento temporaneo di imprese operante quale concessionario del servizio di gestione e riscossione dei tributi locali. Il giudice di merito aveva annullato l'atto per due ragioni: per il 2011 aveva ritenuto maturata la decadenza dal potere impositivo; per il 2012 aveva ritenuto difettasse la legittimazione all'accertamento, perché né il raggruppamento né una delle associate risultavano iscritti all'albo ex art. 53 d.lgs. 446/1997. Il ricorrente ha censurato: (1) la violazione dell'art. 53 d.lgs. 446/1997, del d.m. 289/2000 e dell'art. 37 d.lgs. 163/2006, sostenendo che l'iscrizione all'albo non dovesse essere posseduta da tutte le imprese del RTI, ma solo da quelle svolgenti le attività principali, mentre quelle incaricate di attività di supporto non ne avevano bisogno; (2) la violazione degli artt. 70 e 71 d.lgs. 507/1993 e dell'art. 1, comma 161, l. 296/2006, sostenendo che il termine di decadenza per il 2011 dovesse decorrere in modo diverso rispetto a quanto affermato dalla CTR.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo e respinto il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sul difetto di legittimazione del RTI per l'annualità 2012, rilevando che, in caso di affidamento a raggruppamento temporaneo, il requisito dell'iscrizione all'albo ex art. 53 d.lgs. 446/1997 deve essere verificato solo in capo alle imprese che svolgono le attività principali per le quali quel titolo è richiesto, non anche in capo alle imprese incaricate di attività meramente secondarie o di supporto. Ha invece confermato la decadenza per l'annualità 2011, poiché, essendo l'occupazione iniziata prima del 20 gennaio 2011, il termine quinquennale di cui all'art. 1, comma 161, l. 296/2006 era spirato il 31 dicembre 2016 e la notifica del 30 dicembre 2017 era tardiva. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. n. 446/1997

    albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni

    L'iscrizione all'albo è richiesta solo per il soggetto del raggruppamento che svolge l'attività per la quale l'abilitazione è necessaria; non è necessario che il requisito sia posseduto da tutte le imprese del RTI, se alcune svolgono funzioni secondarie o di supporto.

  • art. 2 d.m. n. 289/2000

    È richiamato come disciplina attuativa dell'albo ex art. 53 d.lgs. 446/1997, nel senso della necessità dell'abilitazione per le attività principali di accertamento e riscossione.

  • art. 37 d.lgs. n. 163/2006

    La disciplina dei raggruppamenti temporanei viene letta in coerenza con la possibilità di ripartire tra le imprese associate attività principali e secondarie, con requisiti soggettivi riferiti alle sole prestazioni per cui essi sono necessari.

  • art. 52, comma 5, lett. b), n. 1, d.lgs. n. 446/1997

    Gli enti locali possono affidare a soggetti iscritti all'albo le attività di accertamento e riscossione dei tributi; la norma va letta in collegamento con la distinzione tra attività principali e attività di supporto.

  • art. 1, comma 161, L. n. 296/2006

    Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati

    Per la TARSU, quando l'occupazione o detenzione è iniziata prima del 20 gennaio dell'anno di riferimento, il termine di decadenza decorre dall'anno corrente; se l'inizio è successivo, decorre dal 20 gennaio dell'anno seguente.

  • art. 70 d.lgs. n. 507/1993

    entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione

    L'obbligo dichiarativo va distinto a seconda che l'occupazione/detenzione sia iniziata prima o dopo il 20 gennaio: il testo normativo non impone sempre la denuncia entro il 20 gennaio dell'anno successivo, ma entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione.

  • art. 71 d.lgs. n. 507/1993

    Richiamato insieme all'art. 70 per la disciplina dell'accertamento TARSU e del relativo termine decadenziale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale utilizzata per articolare i motivi di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Nel raggruppamento temporaneo di imprese, il requisito soggettivo abilitante richiesto per l'esercizio di una specifica attività deve essere posseduto solo dall'impresa che svolge quella prestazione qualificata; non è necessario che sia posseduto anche dalle imprese incaricate di attività meramente ausiliarie o strumentali.
  • Ai fini dell'affidamento di servizi pubblici o para-pubblici a un RTI, la valutazione della legittimazione all'attività deve avere riguardo alla concreta ripartizione delle prestazioni tra le imprese raggruppate e alla natura principale o secondaria delle stesse, non alla sola esistenza del raggruppamento come tale.
  • In materia di TARSU, il termine per la denuncia dei locali tassabili e il correlato termine di decadenza dell'ente impositore devono essere calcolati distinguendo tra occupazione/detenzione iniziata prima del 20 gennaio e occupazione/detenzione iniziata successivamente a tale data.
  • L'espressione "entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione" va interpretata in modo letterale: non indica sempre e comunque il 20 gennaio dell'anno successivo, ma il 20 gennaio che segue l'inizio dell'occupazione o detenzione.
  • Quando l'occupazione o detenzione è iniziata prima del 20 gennaio dell'anno di riferimento, il termine quinquennale di decadenza per l'accertamento decorre dall'anno in corso e non dall'anno successivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

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