Ordinanza n. 334/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento previa concessione di adeguate misure cautelari: della nota prot. n. -OMISSIS- del 10 novembre 2025, avente ad oggetto: “Assegnazione ore sostegno -OMISSIS-/o d.a. -OMISSIS- nata/o a -OMISSIS- il 16/11/2013”; della nota prot. n. -OMISSIS- del 10 novembre 2025 in cui la dirigente dichiara e assegna 18 ore di sostegno all'alunno -OMISSIS-; del Piano Educativo Individualizzato anno scolastico 2025/26 del 20 ottobre 2025; nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso, se e in quanto lesivo della posizione della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Piano Educativo Individualizzato per l'anno scolastico 2025/2026 e provvedimenti di assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno a fronte di una frequenza scolastica di 30 ore
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori del minore)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il PEI redatto dall'istituto scolastico per l'anno scolastico 2025/2026 e le conseguenti note con cui sono state assegnate al minore 18 ore settimanali di sostegno, a fronte di un orario scolastico di 30 ore. Hanno dedotto l'inadeguatezza dell'assegnazione rispetto alle necessità educative e alle condizioni di handicap del minore e hanno chiesto anche il risarcimento dei danni asseritamente subiti per l'insufficienza delle ore di sostegno.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ravvisando un fumus boni iuris nel deficit di motivazione e di istruttoria dei provvedimenti impugnati. In particolare, la previsione di un numero di ore di sostegno sensibilmente inferiore all'orario scolastico del minore non è apparsa adeguatamente giustificata con riferimento al suo specifico fabbisogno educativo e alle sue esigenze individuali. L'Amministrazione scolastica è stata quindi ordinata a rideterminarsi, previa riformulazione del PEI 2025/2026, entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, assegnando un insegnante di sostegno nella misura massima consentita e, auspicabilmente, per l'intero periodo di permanenza scolastica, pari a 30 ore settimanali. La domanda risarcitoria è stata rinviata alla trattazione del merito, fissata per il 19 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base di tale disposizione il TAR ha accolto l'istanza cautelare e ha impartito all'Amministrazione un ordine di rideterminazione.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale base per l'oscuramento dei dati personali nel provvedimento diffuso.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all'oscuramento del provvedimento.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento nazionale per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute e l'oscuramento disposto dalla Segreteria.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione scolastica assegna a un alunno con disabilità un numero di ore di sostegno sensibilmente inferiore all'orario scolastico frequentato, deve motivare puntualmente la scelta in relazione allo specifico fabbisogno educativo e alle esigenze individuali dell'alunno; in mancanza, il provvedimento è cautelarmente censurabile per deficit di motivazione e di istruttoria.
- La rideterminazione delle ore di sostegno deve essere preceduta dalla riformulazione del PEI, quale sede di valutazione delle esigenze educative individuali dell'alunno.
- In presenza di grave disabilità, il sostegno deve essere garantito nella misura necessaria a rendere effettivo il diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica, potendo arrivare alla copertura integrale del tempo-scuola; esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica non costituiscono, di per sé, una ragione sufficiente per ridurre il sostegno necessario.
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