Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 411/2026 - Palermo, Sezione 3

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio inadempimento formatosi in relazione alla domanda presentata dai ricorrenti al Comune di Palermo, in data 27 giugno 2022, avente ad oggetto la richiesta di attribuzione di normazione urbanistica di un lotto di terreno, esteso circa mq. 2.800, ubicato in località -OMISSIS-, con accesso da via -OMISSIS- e catastalmente individuato al foglio di mappa n. -OMISSIS- del Comune di Palermo; nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza e la condanna all’adozione di un provvedimento espresso recante attribuzione di normazione urbanistica del detto lotto di terreno.

Giustizia amministrativa202201441

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIIOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di attribuzione della normazione urbanistica di un lotto di terreno

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sulla domanda presentata al Comune di Palermo il 27 giugno 2022, avente a oggetto l’attribuzione di una disciplina urbanistica a un lotto di circa 2.800 mq. Hanno chiesto l’accertamento dell’obbligo del Comune di provvedere e la condanna all’adozione di un provvedimento espresso. Nel corso del giudizio, dopo l’affidamento dell’incarico a un commissario ad acta, quest’ultimo ha chiesto una proroga del termine per completare l’incarico. Inoltre, parte ricorrente ha rappresentato l’intervenuto collocamento in quiescenza del difensore del Comune.

La decisione

Il TAR ha ritenuto congrua la proroga di 160 giorni del termine assegnato al commissario ad acta, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell’ordinanza alle parti e al commissario. Il Collegio ha ritenuto che il commissario possa derogare alla normativa procedimentale di settore, in relazione alle esigenze di completamento delle fasi procedimentali ancora necessarie. Quanto al collocamento in quiescenza dell’avvocato dipendente del Comune, il TAR ha aderito all’orientamento secondo cui l’avvocato iscritto nell’albo speciale è abilitato a patrocinare esclusivamente per gli affari dell’ente presso cui presta servizio; la cessazione del rapporto di impiego determina quindi il venir meno dello jus postulandi e l’automatica interruzione del processo. Il processo è stato pertanto dichiarato interrotto ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a. e dell’art. 301 c.p.c. L’ordinanza non definisce la domanda principale sul silenzio.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    intervenuto collocamento in quiescenza del difensore del Comune di Palermo

    La cessazione del rapporto di impiego dell’avvocato dipendente dell’ente, iscritto all’albo speciale, determina il venir meno dello jus postulandi e l’interruzione del processo.

  • art. 301 c.p.c.

    intervenuto collocamento in quiescenza dell’avv. Roberto Saetta

    Richiamato quale fondamento dell’automatica interruzione del processo conseguente alla perdita della legittimazione processuale del difensore.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • L’avvocato dipendente di un ente pubblico, iscritto nell’albo speciale, può patrocinare esclusivamente nelle cause e negli affari propri dell’ente presso il quale presta servizio; la cessazione del rapporto di impiego determina il venir meno dello jus postulandi e l’automatica interruzione del processo.
  • Quando il difensore dell’ente pubblico perde, per cessazione del rapporto di impiego, la legittimazione a compiere e ricevere atti processuali, il giudice amministrativo deve dichiarare l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a. e dell’art. 301 c.p.c.
  • Nel procedimento affidato a un commissario ad acta, può essere concessa una proroga del termine per l’esecuzione dell’incarico quando essa sia giustificata dai tempi necessari per completare le fasi procedimentali ancora da espletare; il commissario può derogare alla normativa procedimentale di settore nei limiti funzionali all’adempimento dell’incarico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.