Cassazione Penale, Sentenza n. 27300/2026 del 20/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento trae origine da un sequestro probatorio di somme di denaro disposto nel 2016 nell'ambito di un procedimento penale per associazione a delinquere e violazioni tributarie. La difesa della società, per il tramite del legale rappresentante, aveva chiesto la restituzione delle somme sequestrate; l'istanza era stata rigettata e il Tribunale del riesame di Bari aveva poi dichiarato inammissibile l'appello cautelare proposto avverso il diniego di restituzione. Con il ricorso per cassazione si deducevano: 1) violazione di norme processuali per difetto di legittimazione alla proposizione dell'appello cautelare; 2) violazione del giudicato sostanziale relativo alla confisca; 3) violazione di legge e norme processuali per l'inesistenza di una ipotesi di confisca obbligatoria, assumendo che il denaro sequestrato non fosse stato confiscato o non fosse confiscabile. La Corte osserva inoltre che agli atti non risultava una procura speciale idonea per il giudizio di legittimità, essendo la procura richiamata limitata al dissequestro delle somme, senza riferimento ai successivi gradi di giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità dell'appello cautelare perché l'ordinanza del giudice in materia di restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio non è autonomamente impugnabile e, in ogni caso, è stato accertato che il denaro era già stato oggetto di confisca, con conseguente spostamento della competenza al giudice dell'esecuzione. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende solo quando non vi sia ragione di ritenere che l'inammissibilità sia stata determinata senza colpa.
Sez. U, n. 32938 del 19/01/2023
L'ordinanza del giudice in materia di restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio non è autonomamente impugnabile.
Sez. U, n. 48126 del 20/07/2027, Muscari
Richiamata dal ricorrente a sostegno della legittimazione all'impugnazione, ma ritenuta non utile perché presupponeva la fondatezza delle deduzioni sulla mancanza di confisca.
Massime di principio
- L'ordinanza del giudice che decide sulla restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio non è autonomamente impugnabile con appello cautelare.
- Quando il bene oggetto di sequestro probatorio risulti già confiscato, la questione sulla sua restituzione non si coltiva più nelle forme del riesame o dell'appello cautelare, ma si sposta sul terreno dell'esecuzione.
- La legittimazione all'impugnazione non può essere valorizzata in astratto se si fonda su presupposti che il giudice di merito ha escluso, come l'assenza di una confisca già intervenuta.
- In sede di legittimità, la mancanza di una procura speciale riferita specificamente al giudizio di cassazione può rilevare come ulteriore profilo ostativo all'ammissibilità del ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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