Sentenza n. 6658/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'ottemperanza della sentenza n. 6393/2024 resa il 31/05/2024 dal Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, all’esito del giudizio recante R.G. 5510/2024, non impugnata e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all'assegnazione della Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'inottemperanza e le misure necessarie all'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 6393/2024. Tale sentenza aveva dichiarato il diritto della docente a usufruire del beneficio economico annuo di euro 500,00 mediante la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione e aveva condannato il Ministero a procedere all'assegnazione della carta. La ricorrente ha dedotto la persistente omissione dell'Amministrazione. Il Ministero e gli uffici scolastici intimati si sono costituiti con atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario in materia di lavoro. Poiché il giudizio di ottemperanza relativo a una pronuncia civile ha natura meramente esecutiva, il sindacato è stato limitato all'accertamento del comportamento omissivo o elusivo dell'Amministrazione, senza integrazione del contenuto del giudicato né nuovi accertamenti di merito. In applicazione dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il TAR ha valorizzato l'allegazione dell'inadempimento da parte della ricorrente e l'assenza di chiarimenti dell'Amministrazione, ritenendo così accertata l'inottemperanza. Il Ministero è stato condannato a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato, per l'eventuale persistente inadempimento, il direttore generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, incaricato di provvedere entro i successivi 90 giorni, anche sostituendosi o superando il dissenso di altre amministrazioni. Non sono state applicate penalità di mora, ritenute eventualmente richiedibili in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro, oltre accessori di legge, per le spese processuali.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato
La disposizione consente di promuovere l'ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, inclusa una pronuncia del giudice del lavoro.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.
art. 1 legge n. 107/2015
È la disposizione richiamata dal titolo giudiziale quale fondamento del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, anche quando quest'ultima sia stata pronunciata dal giudice del lavoro nei confronti di una pubblica amministrazione.
- Quando l'ottemperanza riguarda una pronuncia civile del giudice del lavoro, il giudizio ha natura meramente esecutiva: il giudice amministrativo deve limitarsi ad accertare l'eventuale comportamento omissivo o elusivo dell'Amministrazione, senza integrare il contenuto del giudicato o svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
- Ai fini dell'accertamento dell'inottemperanza, l'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore, unita all'assenza di chiarimenti o documentazione dell'Amministrazione debitrice circa l'avvenuta esecuzione, è sufficiente a fondare l'accoglimento della domanda secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
- In caso di mancata esecuzione entro il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il potere di sostituirsi all'Amministrazione inadempiente e, se necessario, di superare il dissenso di altre amministrazioni coinvolte.
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