Cassazione Penale, Sentenza n. 26647/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
La persona detenuta, in espiazione di una pena residua per associazione di tipo mafioso ed estorsione aggravata tentata, aveva chiesto la detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 01, ord. pen., sostenendo di avere già espiato la pena relativa al reato ostativo di cui all'art. 416-bis c.p. Il tribunale di sorveglianza ha però ritenuto ostativa anche la tentata estorsione aggravata, valorizzando l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, nel riconoscere la continuazione ex art. 671 c.p.p., aveva ricondotto quel fatto tra i reati-fine del sodalizio mafioso. Con il ricorso per cassazione si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, assumendo che per la fattispecie estorsiva non era mai stata contestata in cognizione l'aggravante mafiosa e che, quindi, la condanna non poteva essere ricondotta al catalogo dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p.; si lamentava inoltre un'interpretazione in malam partem della disciplina sui benefici penitenziari.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, ai fini dell'art. 47-ter, comma 01, ord. pen., il giudice della sorveglianza deve verificare in concreto le caratteristiche obiettive del fatto per stabilire se il reato rientri tra quelli ostativi, anche quando l'aggravante mafiosa non sia stata formalmente contestata in sentenza, purché essa risulti sussistente in fatto. Nel caso concreto il Tribunale aveva motivato adeguatamente richiamando l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, ai fini della continuazione, aveva qualificato la tentata estorsione come reato-fine del sodalizio mafioso. La Corte ha quindi escluso la denunciata violazione di legge e l'interpretazione in malam partem, rigettando il ricorso e condannando il ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 47-ter, comma 01, ord. pen.
preclude la detenzione domiciliare per i detenuti settantenni in espiazione di pena per i reati indicati, senza richiedere necessariamente la formale contestazione dell'aggravante mafiosa, purché il fatto presenti in concreto le caratteristiche ostative previste dalla norma.
art. 416-bis c.p.
reato ostativo già espiato dal detenuto; rileva anche come parametro delle condizioni di avvalimento o agevolazione richiamate dall'art. 47-ter, comma 01, ord. pen.
art. 671 c.p.p.
il giudice dell'esecuzione, nel riconoscere la continuazione, può valorizzare le risultanze della sentenza di condanna e ricondurre il singolo episodio ai fini del medesimo disegno criminoso.
art. 51, comma 3-bis, c.p.p.
catalogo di reati cui si collega la preclusione all'accesso alla detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 01, ord. pen.
art. 4-bis ord. pen.
norma richiamata quale riferimento dei reati ostativi che comprendono fatti commessi avvalendosi delle condizioni dell'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare associazioni mafiose.
art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152
richiamato come precedente disciplina dell'aggravante mafiosa, oggi trasfusa nell'art. 416-bis.1 c.p., la cui sussistenza può rilevare anche se non formalmente contestata.
art. 416-bis.1 c.p.
aggravante speciale mafiosa attualmente corrispondente alla precedente previsione dell'art. 7 d.l. n. 152/1991; può essere accertata in fatto ai fini dei benefici penitenziari.
art. 81 c.p.
richiamato, insieme all'art. 671 c.p.p., per delimitare i poteri del giudice dell'esecuzione nella applicazione della continuazione.
art. 616 c.p.p.
consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 01, ord. pen., la preclusione non dipende soltanto dalla formale qualificazione giuridica del titolo di condanna, ma anche dalla verifica in concreto delle caratteristiche obiettive del fatto, quando esse evidenzino il collegamento con il metodo o la finalità mafiosa richiesti dalla legge.
- Il giudice della sorveglianza può valorizzare gli accertamenti compiuti in sede esecutiva, inclusa l'ordinanza che riconosce la continuazione, per ricostruire la natura del reato e accertare se esso rientri tra quelli ostativi ai benefici penitenziari.
- L'assenza della formale contestazione dell'aggravante mafiosa non impedisce, di per sé, che la sua sussistenza sia apprezzata in fatto ai fini dell'accesso ai benefici, purché la motivazione dia conto in modo puntuale degli elementi obiettivi che la sorreggono.
- Non si configura interpretazione in malam partem quando il giudice non amplia arbitrariamente il catalogo legale dei reati ostativi, ma applica la norma sulla base di una verifica fattuale del collegamento del singolo episodio con l'associazione mafiosa.
- Nel giudizio di legittimità avverso provvedimenti sulla sorveglianza, la censura di violazione di legge o vizio motivazionale è infondata se la decisione impugnata contiene una motivazione specifica e coerente sulle ragioni dell'ostatività e sui dati fattuali valorizzati.
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