Sentenza n. 8069/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento a) della determinazione del dirigente 2022-d337-00238 del Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento (PAT-14/12/2022-13812), pubblicato il 14 dicembre 2022 sul sito dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia di Trento, avente ad oggetto “Definizione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell’articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145” e dell’Elenco degli allegati parte integrante” (001 Allegato A 2015; 002; Allegato A 2016; 003 Allegato A 2017; 004 Allegato A 2018, nonché della nota PAT/RFS128-23/11/2022-0804588 - Allegato Utente 1 (A01); b) della nota prot. n. 769504 del 10 novembre 2022 della Provincia Autonoma di Trento, avente per oggetto: "comunicazione ai sensi dell''''art. 25 della legge provinciale sull’attività amministrativa (l.p. 30 novembre 1992, n. 23) e degli artt. 7 e 8 della l. n. 241 del 1990 di avvio del procedimento di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 di cui all’articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. n. 78 del 2015."; c) dell’avviso PAT/RFS128-23/11/2022-0804588 del 23 novembre 2022; della deliberazione dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento n. 499 del 19 settembre 2019 di ricognizione della spesa per dispositivi medici degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e di approvazione degli elenchi analitici riepilogativi, così come richiesti e successivamente trasmessi al Ministero della Salute; dei modelli economici CE 999 degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; della nota “Elenchi+dispositivi+medici+allegati+delibera+499+del+2019”; della nota “RIPIANO+TETTO+SPESA+DM+2015_2016_2017_2018”; d) ove occorrer possa: (i) del decreto del Ministero della salute del 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022; (ii) del decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022 (Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015 2016 2017 2018), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022, destinato a quantificare gli importi dovuti dai singoli fornitori; (iii) dell’accordo del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018” (rep. atti n. 181/CSR); (iv) della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, avente per oggetto “Indicazioni operative per l''''applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78” (già impugnati dalla ricorrente con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica); e) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti, ancorché esecutivi degli atti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti provinciali di quantificazione degli importi dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché gli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato gli atti relativi al pay-back dei dispositivi medici, tra cui la determinazione della Provincia Autonoma di Trento recante l'elenco delle aziende fornitrici e la quantificazione degli importi dovuti, la comunicazione di avvio del procedimento, l'avviso provinciale, gli atti di ricognizione della spesa e, ove occorrenti, i decreti ministeriali, l'accordo Stato-Regioni e la circolare ministeriale richiamati nell'epigrafe. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di avere versato il 25% degli importi indicati negli atti impugnati e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, sostenendo che il pagamento integrale della quota ridotta estinguesse l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018. La Provincia Autonoma di Trento non si è costituita e non ha depositato il provvedimento di accertamento del pagamento previsto dalla normativa sopravvenuta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile, non già cessata la materia del contendere. Ha rilevato che l'art. 7, comma 1, del d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, subordina la cessazione ex lege della materia del contendere alla ricorrenza congiunta di specifici presupposti procedimentali: decorso il termine previsto, la Regione o Provincia autonoma deve accertare l'avvenuto versamento della quota ridotta del 25% con un provvedimento pubblicato sul proprio bollettino e sito istituzionale e comunicarlo alla segreteria del TAR. Poiché la Provincia Autonoma di Trento non ha depositato alcun provvedimento pubblicato sul bollettino, non era possibile pronunciare la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, il pagamento effettuato e la richiesta della ricorrente sono stati valutati, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., come fatti e comportamenti univoci idonei a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
La cessazione ex lege della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali relativi al pay-back dei dispositivi medici richiede la ricorrenza congiunta dei presupposti procedimentali previsti, compreso l'accertamento del pagamento da parte della Regione o Provincia autonoma, la pubblicazione del relativo provvedimento e la comunicazione al TAR.
art. 84, comma 4, c.p.a.
il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa
Il pagamento effettuato dalla ricorrente e la conseguente richiesta di definizione del giudizio possono costituire elementi univoci dai quali desumere la sopravvenuta carenza di interesse, anche quando non ricorrono tutti i presupposti per la formale cessazione della materia del contendere prevista dalla legge speciale.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Costituisce il fondamento normativo degli obblighi di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici cui si riferiscono gli atti impugnati.
Massime di principio
- Quando una disposizione speciale subordina la cessazione ex lege della materia del contendere alla ricorrenza di specifici adempimenti amministrativi, quali l'accertamento del pagamento, la pubblicazione del provvedimento e la comunicazione al giudice, tali presupposti devono ricorrere congiuntamente; il solo pagamento del privato non è sufficiente per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
- Il pagamento effettuato dal ricorrente e la sua richiesta di definizione del giudizio possono essere valutati, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., come fatti e comportamenti univoci dai quali desumere la sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente improcedibilità del ricorso.
- La mancata produzione, da parte dell'amministrazione competente, del provvedimento di accertamento del pagamento previsto dalla disciplina speciale impedisce la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma non esclude che il giudice possa dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sulla base degli atti e dei comportamenti processuali delle parti.
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