Sentenza n. 982/2026 - Genova, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Savona, sez. lav., 9.1.2025, n. 2, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o inesatta esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona, sez. lavoro, 9 gennaio 2025, n. 2, relativa al pagamento della Retribuzione Professionale Docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti precarie)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato con cui il Tribunale di Savona aveva accertato il loro diritto alla Retribuzione Professionale Docenti prevista dall’art. 7 del CCNL 15 marzo 2001, condannando il Ministero al pagamento di € 2.878,29 in favore di Katia Bozzano e di € 1.344,42 in favore di Veronica Famà, oltre accessori. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era decorso. Nel corso del giudizio il Ministero ha pagato quanto dovuto a Katia Bozzano, sicché la relativa pretesa è stata integralmente soddisfatta. Quanto a Veronica Famà, la docente aveva inizialmente ricevuto l’emolumento con lo stipendio di marzo 2025, ma lo aveva successivamente restituito su richiesta della Ragioneria Territoriale dello Stato. La ricorrente ha prodotto l’ordine di bonifico del 10 aprile 2025 comprovante la restituzione. Il Ministero non ha dimostrato l’avvenuto adempimento dell’obbligazione risultante dal titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti di Katia Bozzano, poiché l’Amministrazione aveva provveduto al pagamento integrale del dovuto. Ha invece accolto l’azione di ottemperanza proposta da Veronica Famà, ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito di eseguire il giudicato e di pagare € 1.344,42, oltre ai relativi accessori, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Il giudice ha ritenuto ammissibile la produzione documentale tardiva dell’ordine di bonifico, qualificando come ordinatorio il termine assegnato per l’integrazione documentale ai sensi dell’art. 152, comma 1, c.p.c., applicabile tramite il rinvio esterno dell’art. 39 c.p.a. Ha inoltre rilevato che il Ministero non aveva assolto all’onere della prova dell’adempimento, gravante su chi invoca l’estinzione dell’obbligazione. In caso di persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale ministeriale, con termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione gli atti necessari per dare esecuzione al giudicato, anche mediante nomina di un commissario ad acta.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando la pretesa azionata sia stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari aventi efficacia esecutiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
art. 152, comma 1, c.p.c.
È richiamato per qualificare come ordinatorio il termine processuale assegnato per l’integrazione documentale.
art. 39 c.p.a.
Consente il rinvio esterno alle norme del codice di procedura civile, tra cui l’art. 152, comma 1.
art. 2697 c.c.
Pone a carico del Ministero l’onere di provare l’adempimento dell’obbligazione risultante dal titolo esecutivo; tale prova non è stata fornita.
art. 7 CCNL 15 marzo 2001
Prevede l’emolumento denominato Retribuzione Professionale Docenti, riconosciuto dal giudicato alle docenti con riferimento alle supplenze svolte.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione adempie integralmente alla prestazione dovuta nei confronti di uno dei ricorrenti durante il processo, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere limitatamente a tale posizione.
- Nel giudizio di ottemperanza, accertata la persistente inosservanza del giudicato e decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, il giudice può ordinare all’amministrazione il compimento degli atti giuridici e materiali necessari, fissando un termine e nominando un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento.
- In sede di ottemperanza, l’amministrazione che deduce l’avvenuto adempimento dell’obbligazione sancita dal titolo esecutivo deve fornire la relativa prova; in mancanza, la pretesa del creditore deve essere accolta.
- Il termine assegnato dal giudice amministrativo per l’integrazione documentale è ordinatorio quando, secondo la disciplina applicabile tramite rinvio esterno al codice di procedura civile, non sia previsto espressamente come perentorio; la produzione successiva alla sua scadenza può quindi essere ammessa.
- La nomina del commissario ad acta costituisce una misura sostitutiva utilizzabile per assicurare l’effettiva esecuzione del giudicato in caso di persistente inadempimento dell’amministrazione.
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