Cassazione Civile, Ordinanza n. 29618/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito del controllo della posizione fiscale di un contribuente titolare di panificio per l'anno d'imposta 2008, l'ufficio rilevava che nel quadro RG della dichiarazione erano stati esposti costi ritenuti molto elevati rispetto ai ricavi dichiarati. Dopo un invito a produrre documentazione giustificativa e l'esame parziale dei documenti forniti, l'ufficio ricostruiva in via analitico-induttiva il reddito d'impresa sulla base dei quantitativi di farina acquistati, del presumibile impiego nella panificazione e dei prezzi di vendita praticati da imprese similari, emettendo un avviso con maggior reddito accertato di euro 106.024 a fronte di una perdita dichiarata. Il contribuente impugnava l'atto deducendone la nullità per difetto di motivazione e l'illegittimità nel merito, sostenendo che l'ufficio non aveva considerato la cessione dell'attività intervenuta nel corso del 2008 e che i dati utilizzati per la ricostruzione erano errati. La CTR respingeva l'appello dell'Agenzia ritenendo carente di motivazione l'avviso e valorizzando, in sostanza, l'erroneo riferimento agli studi di settore e la circostanza che l'attività fosse stata esercitata solo per circa 5 mesi. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973, dell'art. 7 l. 212/2000, dell'art. 39 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 54 d.P.R. 633/1972 per avere la CTR erroneamente ravvisato un difetto di motivazione; 2) violazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973 e 54 d.P.R. 633/1972 per avere la CTR qualificato l'accertamento come fondato sugli studi di settore, mentre si trattava di accertamento analitico-induttivo; 3) nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 per motivazione apparente o mancante, avendo il giudice di merito deciso su un presupposto inconferente e omesso di confrontarsi con la reale ragione della ripresa.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza, richiamando il principio secondo cui il ricorso per cassazione non richiede l'integrale trascrizione degli atti se il loro contenuto è specificamente indicato e la loro presenza negli atti di merito è segnalata. Nel merito ha accolto il terzo motivo, rilevando che la sentenza d'appello era affetta da motivazione apparente o comunque inconferente: la CTR aveva fondato la decisione su un erroneo presupposto, cioè che l'accertamento fosse basato automaticamente sugli studi di settore, mentre l'Ufficio aveva effettuato una rettifica analitico-induttiva fondata su elementi contabili e sui prezzi praticati da imprese analoghe. Secondo la Corte, era irrilevante, rispetto al metodo utilizzato, che l'attività fosse stata svolta solo per una parte dell'anno, e il giudice di merito avrebbe dovuto esaminare compiutamente tale aspetto e motivare in modo effettivo. Sono stati quindi assorbiti i primi due motivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale richiamato per denunciare la violazione di legge sostanziale; i motivi lo utilizzano per censurare l'erronea applicazione delle norme sull'accertamento tributario.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale richiamato per censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico; è sufficiente che il contenuto degli atti richiamati sia puntualmente indicato e la loro presenza negli atti di merito sia segnalata.
art. 42 d.P.R. 600/1973
Invocato per la motivazione dell'avviso di accertamento; la Corte non si pronuncia nel merito sul suo asserito vizio, perché assorbe il motivo.
art. 7 l. 212/2000
Richiamato per l'obbligo di motivazione degli atti tributari; il relativo motivo è assorbito.
art. 39 d.P.R. 600/1973
Richiamato quale base dell'accertamento analitico-induttivo; la Corte osserva che l'Ufficio ha operato proprio con tale metodo, non con gli studi di settore.
art. 54 d.P.R. 633/1972
Richiamato in relazione ai poteri di rettifica; la Corte ne prende atto nel contesto dell'accertamento analitico-induttivo.
art. 132 c.p.c.
Richiamato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 36 d.lgs. 546/1992
Richiamato per il requisito della motivazione delle sentenze tributarie; la sentenza d'appello è cassata perché motivata in modo inconferente e non effettivo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il requisito di autosufficienza non impone la trascrizione integrale degli atti o documenti richiamati, quando il loro contenuto sia puntualmente indicato e la loro collocazione nel fascicolo di merito sia specificamente segnalata.
- La motivazione è apparente, e quindi nulla, quando il giudice di merito non espone gli elementi di fatto e le ragioni logico-giuridiche poste a base della decisione, oppure si fonda su un presupposto fattuale o giuridico inconferente rispetto alla reale base dell'accertamento impugnato.
- In materia di accertamento tributario, la qualificazione corretta del metodo utilizzato dall'Ufficio è decisiva: non può essere censurata come applicazione automatica di studi di settore una ripresa che risulti invece fondata su accertamento analitico-induttivo basato su dati contabili e su elementi esterni di riscontro.
- Quando l'Ufficio ricostruisce il reddito con metodo analitico-induttivo, il fatto che l'attività sia stata svolta solo per una parte del periodo d'imposta non rende di per sé illegittima la rettifica, se il ragionamento presuntivo si fonda su elementi concreti e coerenti con l'attività svolta.
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