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Ordinanza

Ordinanza n. 238/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600938

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ritenendo che, al primo esame sommario proprio della fase cautelare, il ricorso non apparisse assistito da idonee ragioni di fondatezza tali da giustificare la sospensione del provvedimento impugnato. La decisione non definisce il merito del ricorso e lascia impregiudicata la questione della tempestività della notificazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di rigetto emesso il 12 gennaio 2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il cittadino straniero ha impugnato il provvedimento di rigetto della Prefettura di Rimini, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il TAR ha esaminato sommariamente la domanda cautelare e ha riservato al merito ogni determinazione sulla tempestività della notificazione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare; il TAR ha escluso, allo stato del sommario esame, ragioni di fondatezza idonee a giustificare la sospensione.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare il giudice amministrativo può respingere la domanda di sospensione quando, sulla base del primo esame sommario degli atti, il ricorso non presenta ragioni di fondatezza sufficienti a giustificare la misura, riservando al giudizio di merito ogni ulteriore valutazione.
  • La decisione cautelare che respinge la sospensione per insufficiente fumus non definisce il merito della controversia e non preclude l'esame successivo delle questioni non valutate in modo definitivo.
  • Il giudice può riservare al merito la valutazione sulla tempestività della notificazione del ricorso, senza pronunciarsi su tale questione nella fase cautelare.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDecadenza e tardività

Testo integrale

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