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Ordinanza

Ordinanza n. 3442/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’art. 7, comma 4, lettera e), punto ii), del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 27 del 16 febbraio 2026, recante “Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, nella parte in cui impone ai docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione all’insegnamento all’estero, e siano in attesa del provvedimento di riconoscimento, di “dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente entro i termini di presentazione dell’istanza di cui al comma 3 per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”, in palese e irragionevole contrasto con quanto disposto dal medesimo art. 7, comma 4, lettera e), punto i), del D.M. n. 27/2026, che consente a chi sta conseguendo lo stesso titolo in Italia di essere “inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2026”; - nonché di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato. e per l’accertamento del diritto dei ricorrenti all’inserimento con riserva nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) delle rispettive province di appartenenza, per il biennio 2026/2027 e 2027/2028, in applicazione estensiva e costituzionalmente orientata dell’art. 7, comma 4, del D.M. 16 febbraio 2026 n. 27, a seguito della specializzazione come insegnante di sostegno che sarà da loro conseguita in Spagna entro il 30 giugno 2026, sciogliendo la riserva entro il 2 luglio 2026.

Giustizia amministrativa202605140

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: art. 7, comma 4, lettera e), punto ii), del decreto ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, nella parte in cui richiede ai titolari di qualifiche estere non ancora riconosciute di avere presentato la domanda di riconoscimento entro il termine per la presentazione dell'istanza GPS per l'inserimento con riserva

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, impegnati in percorsi formativi sul sostegno all'estero e intenzionati a conseguire il relativo titolo entro il 30 giugno 2026, hanno impugnato la disciplina ministeriale sulle GPS per il biennio 2026/2027-2027/2028, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare e l'accertamento del diritto all'inserimento con riserva nella prima fascia. Hanno dedotto disparità di trattamento e irragionevolezza, sostenendo che la disciplina consente l'inserimento con riserva ai candidati che conseguiranno in Italia l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2026, mentre, per chi conseguirà il titolo all'estero, richiede anche la presentazione della domanda di riconoscimento entro il 16 marzo 2026, termine di presentazione delle domande GPS. Secondo i ricorrenti, tale differenziazione sarebbe ingiustificata e dovrebbe essere superata mediante un'interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata della disposizione.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha rilevato che l'art. 7, commi 3 e 4, dell'ordinanza ministeriale n. 27/2026 distingue tra il conseguimento in Italia del titolo di abilitazione o specializzazione entro il 30 giugno 2026 e il possesso di un titolo conseguito all'estero, ancora privo del riconoscimento richiesto dalla normativa italiana. Per i titoli esteri, la disciplina impone la presentazione della domanda di riconoscimento entro il 16 marzo 2026. Il giudice ha ritenuto non irragionevole tale previsione, osservando che il termine del 16 marzo 2026 opera per i candidati che abbiano già conseguito il titolo estero e per quelli con titolo estero debitamente riconosciuto, mentre l'iscrizione con riserva relativa al conseguimento futuro del titolo in Italia riguarda una situazione diversa. Le posizioni dei candidati che conseguiranno entro il 30 giugno 2026 un titolo italiano e di quelli che conseguiranno entro la stessa data un titolo estero non ancora riconosciuto non sono state ritenute equiparabili. Non ravvisando elementi sufficienti per accogliere le doglianze cautelari, il TAR ha respinto l'istanza, compensando le spese della fase cautelare in ragione della novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 7, commi 3 e 4, dell'O.M. n. 27/2026

    qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dall’Amministrazione preposta, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo

    La disposizione fissa il termine per la presentazione delle domande e distingue i requisiti relativi ai titoli conseguiti in Italia da quelli conseguiti all'estero.

  • art. 7, comma 4, lettera e), punto i), dell'O.M. n. 27/2026

    inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2026

    Consente l'inserimento con riserva di chi conseguirà in Italia il titolo entro il 30 giugno 2026, purché siano rispettate le condizioni previste dalla disciplina ministeriale.

  • art. 7, comma 4, lettera e), punto ii), dell'O.M. n. 27/2026

    dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente entro i termini di presentazione dell’istanza di cui al comma 3 per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo

    Per il titolo conseguito all'estero e ancora non riconosciuto, richiede la presentazione della domanda di riconoscimento entro il 16 marzo 2026 quale condizione per l'inserimento con riserva.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.

Massime di principio

  • Non è irragionevole differenziare, ai fini dell'inserimento con riserva in una graduatoria per il conferimento di supplenze, la posizione di chi conseguirà entro una certa data un titolo italiano da quella di chi conseguirà entro la stessa data un titolo estero ancora privo del riconoscimento richiesto dall'ordinamento nazionale, poiché le due situazioni non sono equiparabili.
  • La previsione di un termine anteriore per la presentazione della domanda di riconoscimento di un titolo estero può costituire una condizione legittima per l'inserimento con riserva, quando la disciplina della graduatoria subordini l'efficacia del titolo estero al riconoscimento da parte dell'amministrazione competente.
  • L'inserimento con riserva fondato sul futuro conseguimento di un titolo e l'inserimento con riserva fondato sul riconoscimento ancora pendente di un titolo estero costituiscono fattispecie autonome, che possono essere assoggettate a condizioni diverse.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolastico
RamiIstruzione e università
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

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