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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24399/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato su due motivi: (1) omessa motivazione circa gli effetti sanzionatori della recidiva contestata; (2) censura del trattamento sanzionatorio per non essere stato fissato nel minimo edittale, nonostante la non esigua offensività del fatto e la presenza di due iscrizioni negative nel casellario che non giustificavano automaticamente l'applicazione della recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto correttamente contestata la recidiva reiterata specifica alla luce di due condanne definitive (una per fatti analoghi), delle numerose pendenze e dei provvedimenti restrittivi che dimostrano stabile inserimento nel circuito dello spaccio. Ha inoltre ritenuto adeguata e sufficientemente motivata la determinazione della pena (nove mesi di reclusione, praticamente coincidente col minimo edittale in una forbice 6 mesi - 4 anni), precisando che non è richiesta motivazione dettagliata quando la pena è al di sotto o vicino alla misura media edittale; ha confermato la correttezza del calcolo e della valutazione comparativa delle circostanze. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma penalistica sulla materia degli stupefacenti che costituisce il titolo di reato per la condanna; la fattispecie è stata applicata al comportamento del ricorrente.

  • art. 133 cod. pen.

    impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; espressioni ammesse quali "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento"

    Articolo che detta i criteri di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto sufficiente l'espressa indicazione dell'uso dei criteri di cui all'art. 133 e formule quali quelle citate per motivare la scelta del trattamento sanzionatorio quando la pena non sia di gran lunga superiore alla media edittale.

  • Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019 (Del Papa)

    non dimezzando il massimo edittale ... dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288)

    Principio relativo al calcolo della misura media edittale utilizzata per valutare la congruità della pena.

  • Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018 (Franco)

    la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato

    Giurisprudenza che ammette la valutazione della recidiva quando la condotta rappresenta la continuazione di un pregresso circuito criminoso, anche con motivazione implicita purché non illogica.

  • Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 (Mastro e altro)

    necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale

    Principio secondo cui non serve motivazione analitica quando la pena è inferiore o prossima alla misura media; la motivazione dettagliata è richiesta per pene di molto superiore.

  • Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017 (Pennelli)

    le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio

    Conferma la discrezionalità del giudice di merito nella comparazione delle circostanze e la limitata sindacabilità in sede di legittimità se la motivazione è sufficiente e non arbitraria.

Massime di principio

  • La recidiva può essere correttamente applicata se ricorrono presupposti formali (precedenti condanne) e indizi sostanziali di perdurante dedizione al reato (pendenze, misure restrittive); la motivazione può essere anche implicita purché logica e non arbitraria.
  • Il giudice non è tenuto a motivare in dettaglio una pena fissata al di sotto o in prossimità della misura media edittale; è invece richiesta motivazione analitica quando la pena supera di gran lunga la media.
  • La misura media edittale si calcola non semplicemente dimezzando il massimo, ma prendendo la metà della distanza tra minimo e massimo e sommando al minimo (criterio giurisprudenziale).
  • La valutazione comparativa tra circostanze aggravanti e attenuanti è esercizio discrezionale del giudice di merito e solo se manifestamente illogica o arbitraria può essere annullata in cassazione.
  • In casi di reati legati allo spaccio di stupefacenti, la presenza di numerose pendenze e provvedimenti restrittivi rafforza l'argomentazione della recidiva e della "dedizione al delitto".

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