Cassazione Penale, Sentenza n. 19917/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva sostituito la misura dell'obbligo di dimora con la custodia in carcere per inosservanza delle prescrizioni imposte: il ricorrente censura la decisione per presunta violazione dell'art. 274 cod. proc. pen., deducendo mancanza di attualità delle esigenze cautelari in quanto al momento della decisione era già ristretto in carcere per altri procedimenti
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il vizio denunciato (violazione dell'art. 274) non fosse sindacabile in questa sede e che il Tribunale del riesame avesse correttamente applicato l'art. 276 cod. proc. pen. valutando l'entità, i motivi e le circostanze della violazione delle prescrizioni (mancata presentazione ai carabinieri e successivo reato commesso nel medesimo territorio). La Corte ha inoltre precisato che il fatto che il ricorrente fosse nel frattempo sottoposto a custodia cautelare per altri titoli è irrilevante rispetto alla valutazione della violazione delle prescrizioni. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen.
Norma sulle esigenze cautelari richiamata dal ricorrente ma non utilizzabile come motivo autonomo di vizio in questa sede: riguarda la verifica delle esigenze cautelari in prima applicazione, revoca o sostituzione in melius o in peius per sopravvenute esigenze
art. 276 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'aggravamento della misura a seguito dell'inosservanza delle prescrizioni; il giudice deve valutare entità, motivi e circostanze della violazione per capire se la misura originaria sia divenuta insufficiente; questa è la norma correttamente applicata dal Tribunale del riesame
art. 292, comma 2, lett. c bis) cod. proc. pen.
Richiama l'art. 274 e disciplina profili procedurali relativi alla misura cautelare; la Corte osserva che la sua violazione, quando prevista, è sanzionata a pena di nullità, ma non rilevante nel presente ricorso
art. 299 cod. proc. pen.
Regola l'aggravamento della misura anche per sopravvenute esigenze cautelari; distinto dall'art. 276 che sanziona l'inosservanza delle prescrizioni come indice di insufficienza della misura
art. 280 cod. proc. pen.
Prevede limiti all'applicazione della custodia cautelare (comma 2) e la deroga per chi ha violato le prescrizioni (comma 3): la violazione delle prescrizioni può rimuovere i limiti ostativi all'applicazione della custodia
art. 310 cod. proc. pen.
Norma che autorizza l'appello del pubblico ministero avverso ordinanze in materia cautelare; rilevante per la fase che ha portato all'intervento del Tribunale del riesame
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del ricorrente per ricorso dichiarato inammissibile; applicata per la condanna alle spese e alla somma per la cassa delle ammende
Massime di principio
- La contestazione dell'insussistenza delle esigenze cautelari richiede un inquadramento normativo corretto: non ogni violazione processuale invocata dal ricorrente è sindacabile in Cassazione se non rientra tra le violazioni punite a pena di nullità o decadenza
- Per l'aggravamento della misura a seguito dell'inosservanza delle prescrizioni rileva l'art. 276 cod. proc. pen.: il giudice deve valutare "entità, motivi e circostanze" della violazione per verificare se la misura non sia più idonea, non eventualmente riesaminare ex novo le esigenze cautelari
- Il fatto che il soggetto sia già sottoposto a custodia cautelare per altri procedimenti non esclude in astratto la rilevanza della violazione delle prescrizioni relative a una misura diversa: la circostanza è irrilevante rispetto alla funzione sanzionatoria e di verifica dell'idoneità della misura originaria
- Le valutazioni di merito del giudice del riesame circa la rilevanza e la gravità della violazione sono difficilmente sindacabili in Cassazione se sorrette da motivazione congrua e logica
- Non ogni inosservanza delle prescrizioni giustifica l'aggravamento: deve emergere che la violazione sia sintomo di insufficienza della misura originaria e non un fatto irrilevante o meramente formale
- Ricorsi inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (es. versamento alla cassa delle ammende)
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