Cassazione Penale, Sentenza n. 1297/2024 del 11/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La Phoenix chiedeva l'ammissione al passivo, con grado di privilegio, del proprio credito ipotecario di euro 208.252,17 acquistato da Ivan Parata. Il Gip di Torino aveva rigettato la richiesta ritenendo che il bene garantito dal credito fosse stato confiscato quale strumentale alle attività criminose attribuite a Constantin Parata e pertanto negando il diritto di prelazione per un presunto vizio di buona fede del terzo cessionario. Phoenix impugnava per cassazione per difetto di motivazione circa la valutazione della buona fede del terzo creditore ipotecario e l'assenza di specifico accertamento sull'incolpevole affidamento del cessionario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato per carenza motivazionale: ha sancito che il giudice di merito non ha adeguatamente spiegato il nesso tra le attività criminali contestate e la strumentalità del bene, né ha valutato in concreto la buona fede della ricorrente. Richiamando il precedente di Sezioni Unite (n. 29847/2018), la Corte ha osservato che la cessione di un credito ipotecario dopo la trascrizione del sequestro/confisca non esclude automaticamente l'ammissibilità del credito né determina di per sé la mala fede del cessionario, che può dimostrare la propria buona fede. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Torino per un nuovo esame conforme ai principi espressi.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Fondamento della doglianza in cassazione: dedotto il difetto di motivazione rispetto alla valutazione della buona fede del terzo creditore ipotecario
Sez. U, n. 29847 del 31/05/2018 (Cassazione, sezioni unite)
Principio richiamato: la cessione di un credito ipotecario successiva alla trascrizione di sequestro/confisca non preclude automaticamente l'ammissibilità del credito né prova di per sé la mala fede del cessionario; il cessionario può dimostrare la propria buona fede; l'acquisto "in blocco" non è decisivo
art. 58, d.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) - richiamato
Riferimento rispetto alla modalità di acquisto "in blocco" dei crediti: la Corte precisa che questa modalità non solleva il cessionario dall'onere probatorio circa la buona fede
legge sulla cartolarizzazione (contratti di cessione di crediti)
Richiamata solo per descrivere la titolarità e la modalità di acquisto dei crediti dalla cessionaria; non utilizzata per escludere automaticamente la buona fede
norme penali richiamate nel provvedimento di merito
art. 416 cod. pen.; art. 216 legge fallimentare; art. 8 d.lgs. n. 74/2000
La Corte osserva che il Gip ha indicato tali riferimenti ma non ha esplicitato il nesso concreto tra le condotte penalmente rilevanti e la strumentalità del bene; tale mancata spiegazione ha reso insufficiente la motivazione
Massime di principio
- La cessione di un credito ipotecario dopo la trascrizione di un sequestro o confisca non determina automaticamente la perdita del diritto di prelazione: il cessionario può dimostrare la propria buona fede.
- Il giudice che nega l'ammissione del credito deve motivare in modo specifico il nesso tra l'attività criminale contestata e la strumentalità del bene posto a garanzia, non può limitarsi a enunciare riferimenti normativi o elementi generici.
- L'acquisto "in blocco" di portafogli di crediti non esonera il cessionario dall'onere di verifica sulla sussistenza dei requisiti di ammissibilità e buona fede: tale modalità è un elemento neutro e non decisivo.
- Per il riconoscimento della tutela creditizia nel procedimento ablativo occorre valutare concretamente l'"incolpevole affidamento" del terzo e le attività di due diligence effettuate al momento dell'acquisto del credito.
- In presenza di motivazione carente o apparente, la Cassazione annulla e rinvia per nuovo esame, prescrivendo al giudice di merito di compiere accertamenti puntuali sui requisiti di buona fede e sul nesso di strumentalità.
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