Cassazione Penale, Sentenza n. 5929/2023 del 13/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il ricorrente rispetto ai reati di partecipazione a un'associazione di tipo "ndranghetistico" (cosca "Cordì" di Locri) e a un'associazione dedita al narcotraffico. Il ricorso censura l'apparenza della motivazione in relazione agli elementi indiziari a sostegno dell'appartenenza del ricorrente ai due sodalizi, alla presunta esistenza di un collegamento fra i due gruppi e alla configurabilità delle aggravanti mafiose e delle esigenze cautelari. Si allega omissione di valutazione di eccezioni sollevate in sede di riesame (assenza di adeguata base sulla struttura organizzativa dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti; attività di narcotraffico ritenuta cessata nel novembre 2016; fenomeno autonomo di spaccio non collegato alla consorteria; assenza di rapporti con Cordì Riccardo) e il travisamento del contenuto di una intercettazione che avrebbe dimostrato l'estraneità del ricorrente al sodalizio mafioso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e perché proposto con motivi non consentiti in sede di legittimità, rilevando che il ricorrente ha riproposto valutazioni fattuali già esaminate in sede di riesame senza fornire un confronto critico-argomentativo adeguato con la motivazione del Tribunale. La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale articolata ed esaustiva, idonea a dimostrare la centralità del ruolo del ricorrente all'interno dei due sodalizi e i collegamenti funzionali e operativi fra essi, descrivendo compiti concreti attribuiti al ricorrente (reperimento di sostanze stupefacenti, recupero crediti, sovrintendenza a gruppi di spaccio, referente della cosca sul territorio, rapporti diretti con esponenti di vertice come il Cordì Riccardo Francesco, partecipazione a riunioni e funzioni di "nuncius"). Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; la Cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 94, comma 1-ter, disp. att. Cod. proc. pen.
Richiamata per gli adempimenti consequenziali alla sentenza (esecuzione delle somme da versare alla Cassa delle ammende); implicitamente utilizzata per l'esecuzione delle formalità di condanna pecuniaria.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita una rinnovata valutazione del merito o degli elementi di fatto già definitivamente esaminati nei gradi di merito: occorre individuare vizi giuridici o errori logico-giuridici nella motivazione, non proporsi una diversa lettura dei fatti.
- Per impugnare efficacemente un provvedimento cautelare in sede di legittimità è necessario mostrare concretamente e specificamente le contraddizioni, le lacune logiche o le violazioni di legge nella motivazione che rendano la decisione manifestamente illegittima, non limitarsi a rilievi assertivi.
- La valutazione della gravità indiziaria può essere fondata su un insieme convergente di elementi anche di diversa natura (intercettazioni, rapporti personali, comportamento nel territorio, ruoli organizzativi): il giudice deve spiegare come questi elementi si combinano per giustificare la misura cautelare.
- Se la decisione di merito descrive in modo articolato i ruoli e le condotte attribuite al soggetto (reperimento stupefacenti, sovrintendenza a spaccio, funzioni di raccordo e protezione), è difficile per la Cassazione riformarla senza dimostrare vizi logico-giuridici puntuali.
- Le allegazioni difensive circa la cessazione di attività illecite in tempi anteriori o l'esistenza di fenomeni autonomi sul territorio devono essere concretamente dimostrate con elementi nuovi o con errori di valutazione evidenti per superare la presunzione di correttezza della motivazione del giudice di merito.
- Contestare l'interpretazione di singole intercettazioni richiede la dimostrazione di un travisamento palese del contenuto o del contesto: la mera proposta di una lettura alternativa non è sufficiente in Cassazione.
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