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Sentenza

Sentenza n. 887/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 1374/2024 del Tribunale di Bologna, pubblicata in data 15.10.2024.

Giustizia amministrativa202600054

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1374/2024 del Tribunale di Bologna, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza civile n. 1374/2024 del Tribunale di Bologna, pubblicata il 15 ottobre 2024 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 27 maggio 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito nel giudizio di ottemperanza. Il ricorrente ha quindi domandato l'ordine di esecuzione delle statuizioni giudiziali, comprese le somme eventualmente ancora dovute.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare integrale esecuzione alla sentenza passata in giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo, se non già pagate, le spese legali liquidate dal giudice ordinario e quelle liquidate nel giudizio di ottemperanza. Per l'eventuale ulteriore inadempienza, il TAR ha nominato commissario ad acta, sin d'ora, il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o un funzionario delegato, con termine di novanta giorni decorrente dall'istanza di parte. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza; accertata l'inadempienza dell'amministrazione rispetto a una sentenza passata in giudicato, il giudice ordina l'esecuzione e può predisporre misure sostitutive mediante commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente dimostra l'esistenza di una pronuncia passata in giudicato, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione, nonché la perdurante inadempienza dell'amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione integrale alle statuizioni della pronuncia definitiva, includendo le somme riconosciute e le spese processuali non ancora corrisposte, con detrazione di quanto eventualmente già pagato.
  • In caso di ulteriore inadempienza, il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando l'organo o il funzionario incaricato e stabilendo il termine per l'esecuzione sostitutiva su istanza della parte vittoriosa.
  • La mancata costituzione dell'amministrazione intimata non impedisce l'accoglimento dell'azione di ottemperanza quando dagli atti risultano il giudicato, la notificazione e l'inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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