Cassazione Penale, Ordinanza n. 40342/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello resta quindi ferma; dal testo si ricava che essa aveva negato la riqualificazione del fatto da rapina ex art. 393 c.p. per mancanza di una causa lecita giuridicamente azionabile.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 29/04/2025. Dal testo emerge che il fatto contestato era stato qualificato in termini di rapina e che la difesa chiedeva la riqualificazione del fatto nei termini di cui all'art. 393 c.p., sostenendo quindi una diversa qualificazione giuridica della condotta. L'unico motivo di ricorso attiene dunque alla qualificazione del fatto addebitato. La Corte di cassazione rileva però che la doglianza è meramente reiterativa di quelle già dedotte in appello e già puntualmente disattese con motivazione immune da vizi logici; in particolare, la sentenza impugnata aveva escluso la riqualificazione perché mancava una causa lecita giuridicamente azionabile.
Norme richiamate
art. 393 c.p.
Richiamato come norma invocata dalla difesa per chiedere la riqualificazione del fatto; la Corte d'appello aveva escluso che ricorresse, poiché mancava una causa lecita giuridicamente azionabile.
Cassa delle ammende
La Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito riproporre in modo meramente reiterativo censure già dedotte in appello e già specificamente disattese con motivazione logica e priva di vizi.
- La richiesta di riqualificazione giuridica del fatto presuppone che siano prospettati elementi nuovi o specifiche ragioni di errore della decisione impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Quando la Corte di merito esclude la riqualificazione del fatto per mancanza di una causa lecita giuridicamente azionabile, la censura che non si confronti realmente con tale ratio non supera il vaglio di ammissibilità.
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