Cassazione Penale, Sentenza n. 37089/2023 del 11/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era indagato per ricettazione e detenzione di arma clandestina dopo che, a seguito di perquisizione domiciliare, era stato rinvenuto un fucile con matricola abrasa e munizioni. Il GIP aveva applicato l'obbligo di presentazione alla P.G.; il pubblico ministero aveva fatto appello chiedendo misura più grave. Il Tribunale di Sassari, accogliendo l'appello del P.M., ha applicato gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico ritenendo elevato il pericolo di recidiva in reati con uso di armi. Tale pericolosità è stata desunta anche dalla denuncia di un testimone (Giuseppe Frongia) che riferiva di episodi in cui il ricorrente era stato visto armato e da riprese di videosorveglianza che avrebbero immortalato l'accesso al bar del ricorrente con fucile. La difesa ha impugnato in Cassazione per vizio di motivazione, sostenendo l'inattendibilità del teste Frongia (contrapposto al ricorrente in altra vicenda) e la condotta collaborativa del Rubattu (spontanea consegna dell'arma, dichiarazione di ereditarietà dell'arma dal padre), argomentazioni volte a dimostrare l'assenza di disponibilità di altre armi e quindi l'insussistenza del pericolo di recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo il motivo introdotto generico e di merito (rievaluazione delle risultanze probatorie) e non idoneo a censurare la motivazione del Tribunale. Ha ritenuto legittima e logicamente coerente la valutazione del giudice di merito che ha considerato attendibile, anche per il supporto delle riprese di videosorveglianza, l'acclarata disponibilità di armi e il conseguente pericolo di recidiva non fronteggiabile con misure non custodiali. Perciò il provvedimento che ha aggravato la misura è stato confermato. Il ricorrente è stato dichiarato inammissibile, condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Individua il Tribunale quale giudice per le impugnazioni avverso le ordinanze cautelari; utilizzato per qualificare la competenza del Tribunale di Sassari nell'applicare la misura.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; applicato per imporre al ricorrente le spese processuali.
Corte Cost., sent. n. 186 del 2000
Riferimento giurisprudenziale utilizzato per valutare l'eventuale colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e giustificare l'eventuale corresponsione di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione globale della prova: le censure che si limitano a chiedere una diversa valutazione dei fatti e della credibilità dei testimoni sono, di regola, inammissibili.
- La presenza di elementi di riscontro oggettivo (es. riprese di videosorveglianza) rafforza la decisione del giudice di merito circa il pericolo di recidiva e rende legittima l'aggravamento della misura cautelare.
- La consegna spontanea di un'arma o la dichiarazione di ereditarietà possono essere elementi attenuanti ma non escludono automaticamente il pericolo concreto se emergono altri indizi della disponibilità di armi o di comportamenti pericolosi.
- Per impugnare con successo una misura cautelare in Cassazione è necessario dimostrare specifici vizi di diritto o un vizio logico-giuridico nella motivazione, non una mera diversa interpretazione dei fatti.
- In caso di ricorso inammissibile la parte ricorrente può essere condannata al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende; ciò deve essere considerato nel valutare l'opportunità di proporre ricorso quando il motivo è essenzialmente di merito.
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