Cassazione Penale, Sentenza n. 46380/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Imputato condannato per avere realizzato opere edilizie abusive (sostituzione di una baracca con una nuova baracca di 13,50 mq) in zona sismica e vincolata, con applicazione di norme del DPR 380/2001 e del d.lgs. 42/2004. Con ricorso per cassazione, tramite difensore, il ricorrente ha dedotto l'omessa motivazione in relazione alla richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto): il gravame sosteneva che la Corte d'appello non si era confrontata adeguatamente con l'argomento subordinato alla concessione del beneficio ex art. 131-bis.
La decisione
La Corte di Cassazione, Sezione VII, ha ritenuto che il motivo non fosse manifestamente infondato e che la Corte di appello avesse effettivamente dato atto della proposizione, in via subordinata, della richiesta ex art. 131-bis senza però procedere all'analisi e all'esplicito rigetto. Considerato altresì che i reati erano stati consumati prima del 3 marzo 2017 e sono oggi prescritti, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione dei reati (prescrizione). La Corte ha inoltre osservato che, sebbene taluni elementi nella motivazione potessero deporre per la non particolare tenuità, la modesta natura e dimensione del manufatto e la demolizione spontanea effettuata dall'imputato non rendevano manifestamente infondato il motivo; tuttavia, trattandosi di reati ormai prescritti, la sentenza è stata annullata senza rinvio.
Norme richiamate
D.P.R. 380/2001 (Testo unico edilizia), artt. 44 comma 1 lett. c), 64, 71, 65 e 72
artt. 44, comma 1, lett. c), 64 e 71, 65 e 72 d.P.R. 380 del 2001
Le norme sono state richiamate perché l'opera (baracca di 13,50 mq) è stata ritenuta abusiva e rientrante nelle fattispecie penalmente rilevanti del testo unico sull'edilizia; la Corte d'appello aveva confermato la responsabilità dell'imputato ai sensi di tali disposizioni
d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali), art. 181
Richiamato in relazione alla realizzazione di opere in area vincolata; la condotta è stata ritenuta rilevante anche ai sensi della normativa sulla tutela dei beni culturali
Codice Penale, art. 131-bis
Previsione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di appello aveva preso atto della domanda ma non ha motivato il suo rigetto; la Cassazione ha ritenuto che tale omissione costituisca un vizio di motivazione non manifestamente infondato e che non potesse essere comunque decisionale favorevole all'imputato perché i reati sono nel frattempo prescritti
Massime di principio
- La mancata o insufficiente valutazione, da parte del giudice di merito, di una specifica eccezione formulata dalla difesa (es. applicazione dell'art. 131-bis c.p.) può costituire vizio di motivazione che giustifica l'intervento della Cassazione.
- Se i reati sono estinti per prescrizione al momento della decisione in cassazione, la Corte può annullare senza rinvio per estinzione del reato anche quando permangono questioni di merito non completamente esaminate dal giudice di merito.
- L'applicabilità dell'art. 131-bis (tenuità del fatto) richiede un esame motivato: sebbene la non particolare tenuità possa essere desunta implicitamente dalla motivazione, il giudice deve comunque confrontarsi esplicitamente con l'istanza difensiva per evitare vizi di motivazione.
- Elementi fattuali quali le modeste dimensioni del manufatto e la demolizione spontanea da parte dell'imputato sono rilevanti nella valutazione della tenuità, ma non sostituiscono una motivazione esplicita dell'autorità giudicante.
- In procedure penali contro il decorso del termine di prescrizione, è essenziale verificare la data di consumazione dell'illecito e le interruzioni/atti processuali che possono incidere sui termini; se la prescrizione è già maturata, la pronuncia di annullamento senza rinvio per estinzione del reato è possibile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46234/2022 del 07/12/2022
- Sentenza penale · 7 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46235/2022 del 07/12/2022
- Sentenza penale · 7 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46236/2022 del 07/12/2022
- Sentenza penale · 7 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46237/2022 del 07/12/2022
- Sentenza penale · 7 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46238/2022 del 07/12/2022
- Sentenza penale · 7 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46239/2022 del 07/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →