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Sentenza

Sentenza n. 11033/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento della determinazione dirigenziale numero protocollo CA/41665/2026 del 09/03/2026 con cui Roma Capitale ha ingiunto la demolizione delle opere ivi indicate.

Giustizia amministrativa202605532

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione dirigenziale che ingiungeva la demolizione delle opere conseguenti al contestato cambio di destinazione d’uso da cantina a residenziale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ingiunzione di demolizione deducendo: a) violazione degli artt. 1 e 3 l. n. 241/1990 e dell’art. 16 l. regionale n. 15/2008, nonché eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione, poiché gli elementi raccolti non dimostravano il mutamento di destinazione d’uso e avrebbero imposto un supplemento istruttorio; b) eccesso di potere e illogicità, poiché la prescrizione demolitoria o ripristinatoria sarebbe stata ineseguibile, risolvendosi eventualmente nella rimozione di un elemento di arredo; c) violazione degli artt. 7 e seguenti l. n. 241/1990 ed eccesso di potere per l’adozione dell’atto in assenza di contraddittorio. Roma Capitale aveva desunto il cambio d’uso dalla presenza di una libreria a soffitto collocata su tutte le pareti, nonostante il sopralluogo avesse rilevato l’assenza di impianto a gas, letto e cucina.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’ingiunzione di demolizione. Ha ritenuto fondata la prima censura, osservando che l’amministrazione non aveva comprovato in modo idoneo il mutamento di destinazione d’uso da cantina ad abitazione. La presenza della libreria, peraltro priva di libri o altri oggetti nelle fotografie, non costituiva un elemento univoco: non dimostrava l’attuale uso abitativo e la collocazione di libri non è astrattamente incompatibile con la destinazione a cantina. Anche gli ulteriori elementi richiamati in una diffida successiva — uno stendino, l’ingresso di alcune persone e una targhetta — non erano stati accertati nel sopralluogo, non risultavano univocamente riferibili al locale e comunque erano equivoci ai fini della prova dell’uso abitativo. Le ulteriori censure sono state dichiarate assorbite. Roma Capitale è stata condannata al pagamento di euro 1.000 per compensi, oltre IVA, CPA e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1 l. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi generali dell’azione amministrativa; la decisione non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della disposizione.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il difetto di motivazione dell’ingiunzione è stato valutato unitamente all’insufficienza dell’istruttoria, poiché l’atto non dimostrava adeguatamente il mutamento di destinazione d’uso.

  • art. 7 e ss. l. 241/1990

    Richiamati nella censura relativa all’assenza di contraddittorio; la questione è stata assorbita per effetto dell’accoglimento della prima censura.

  • art. 16 l. regionale n. 15/2008

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina edilizia regionale; la decisione accoglie il ricorso per insufficiente prova del mutamento di destinazione d’uso.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo avere sentito le parti.

Massime di principio

  • L’ingiunzione di demolizione fondata su un mutamento di destinazione d’uso deve poggiare su un’istruttoria idonea e su elementi obiettivi univocamente riferibili all’uso contestato.
  • La mera presenza di un elemento di arredo, quale una libreria a soffitto, non dimostra di per sé il mutamento di destinazione da cantina ad abitazione quando l’arredo non contiene oggetti indicativi dell’uso residenziale e non è incompatibile con la destinazione originaria.
  • Gli elementi acquisiti successivamente e non accertati nel sopralluogo non possono fondare l’ingiunzione se non sono univocamente riferibili al locale interessato; la loro natura equivoca non supera il difetto probatorio dell’amministrazione.
  • L’insufficienza dell’istruttoria e della motivazione sull’esistenza dell’abuso edilizio giustifica l’annullamento dell’ingiunzione di demolizione, con assorbimento delle ulteriori censure non esaminate.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di poterePartecipazione procedimentale

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