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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16848/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 7/12/2023 del Tribunale del riesame di Catania che aveva respinto l'appello contro la sospensione dei termini di custodia cautelare disposta dalla Corte di assise d'appello di Catania il 24/4/2023. La difesa eccepiva che la sospensione prevista dall'art. 304, comma 2, cod. proc. pen. era illegittima perché fondata su una presunta "particolare complessità" collegata a richieste istruttorie (riapertura istruttoria ex art. 603 c.p.p. per una perizia balistica e possibile nomina di consulente di parte) che, dopo il rinvio, erano state respinte il 28/6/2023: secondo il ricorrente ciò dimostrerebbe l'assenza di effettiva particolare complessità e avrebbe giustificato una sospensione limitata al periodo tra le udienze del 24/4/2023 e del 28/6/2023. Il ricorso per cassazione contestava quindi la violazione di legge e il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente valutato la connotazione prognostica della "particolare complessità" ai sensi dell'art. 304, comma 2, c.p.p., fondata sulle richieste istruttorie prospettate in udienza (espletamento di una perizia balistica, possibile nomina di consulente di parte e conseguenti udienze interlocutorie). La Corte ha confermato che il giudizio di particolare complessità è di natura prognostica e va motivato rispetto alle attività da compiere nel corso del dibattimento (non rispetto a quanto già eseguito). Ne è conseguito il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 304, comma 2, cod. proc. pen.

    I termini previsti dall'articolo 303 possono essere altresì sospesi quando si procede per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni

    La sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi di questa norma è legittima quando ricorra una 'particolare complessità' del dibattimento; tale complessità ha natura prognostica e deve essere motivata con riferimento alle attività che si prevede debbano essere svolte nel corso del dibattimento (es.: perizie, udienze interlocutorie, ecc.), non in relazione a ciò che è già stato eseguito.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la riapertura dell'istruttoria dibattimentale su istanza delle parti; nella fattispecie la richiesta di riapertura per perizia balistica è stata valutata come elemento idoneo a fondare, in via prognostica, la particolare complessità del procedimento.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma procedurale in relazione al procedimento di impugnazione dinanzi al Tribunale del riesame; il Tribunale si è pronunciato ex art. 310 nel rigetto dell'appello proposto dall'imputato.

  • art. 303 e art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen.

    Art. 303 richiede il computo dei termini di custodia; l'art. 407, comma 2, lett. a) indica taluni reati per i quali possono applicarsi particolari disposizioni. Tali riferimenti sono correlati alla disciplina della sospensione dei termini di cui all'art. 304, comma 2.

Massime di principio

  • La 'particolare complessità' ai fini della sospensione dei termini è una valutazione prognostica: conta ciò che si prevede dovrà essere svolto nel dibattimento (perizie, consulenze, udienze interlocutorie), non solo ciò che effettivamente è stato poi svolto o accolto.
  • La mera successiva esclusione o mancata accoglimento delle richieste istruttorie non cancella retroattivamente la legittimità di una sospensione dei termini fondata su una motivazione prognostica e adeguatamente spiegata.
  • Per contrastare efficacemente una sospensione disposta ex art. 304, comma 2, è necessario dimostrare che la decisione mancava di una motivazione prognostica adeguata o che le attività previste non erano ragionevolmente prevedibili in sede di decisione.
  • Quando si richiedono attività istruttorie complesse (es. perizie tecniche), è utile documentare in udienza la concreta necessità e i tempi stimati per l'espletamento, poiché questi elementi giustificano la valutazione di complessità.
  • I provvedimenti del Tribunale del riesame e della Corte di appello sono valutati dalla Cassazione in base alla correttezza della motivazione: una motivazione che descriva le attività previste e i relativi riflessi sui tempi processuali difficilmente viene censurata in sede di legittimità.

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