Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 25318/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. La sentenza di patteggiamento è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale aveva applicato la pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e seguenti c.p.p., in relazione al reato di detenzione di stupefacenti di lieve entità. L'unico motivo dedotto riguardava la mancata verifica, e quindi il supposto difetto di motivazione, circa l'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; in sostanza si lamentava che il giudice non avesse escluso in modo espresso la possibilità di una pronuncia assolutoria. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché, nel rito del patteggiamento, il ricorso per cassazione contro la sentenza applicativa della pena è limitato dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate, tra le quali non rientra la deduzione della mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato quale base del patteggiamento, cioè dell'applicazione della pena su richiesta delle parti

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente previste

  • art. 129 c.p.p.

    la mancata verifica delle cause di proscioglimento non è deducibile con ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, nei limiti fissati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice oggetto dell'applicazione della pena

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., restringendo i casi di ricorribilità

Massime di principio

  • Nel rito del patteggiamento, il ricorso per cassazione contro la sentenza applicativa della pena è esperibile solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non sono ammissibili censure che, sotto il profilo della violazione di legge, mirino a contestare la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
  • La pretesa omissione della verifica ex art. 129 c.p.p. non costituisce, di per sé, motivo deducibile avverso la sentenza di patteggiamento quando non rientri nelle specifiche ipotesi di impugnazione consentite dalla legge.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.