Sentenza n. 4300/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Nola, sezione lavoro, n. 1927/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola, sezione lavoro, n. 1927/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Nola, sezione lavoro, n. 1927/2025, con la quale il Ministero era stato condannato a corrispondergli, quale procuratore antistatario, euro 1.030,00, oltre spese generali, IVA e CPA. La sentenza era stata notificata al Ministero il 21 ottobre 2025, non era stata impugnata, come attestato dalla cancelleria il 9 dicembre 2025, e l'Amministrazione non aveva provveduto al pagamento. Il ricorrente ha quindi domandato l'accertamento dell'inottemperanza, l'assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'azione di ottemperanza: formazione del giudicato, comprovata dalla certificazione di cancelleria relativa alla mancata impugnazione, e inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un funzionario competente. Ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza; il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002, e la relativa parcella dovrà essere presentata nei termini decadenziali dell'art. 71 del medesimo decreto. Le spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e contributo unificato se versato, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114, comma terzo, c.p.a.
Disciplina l'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure conseguenti.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997
Il ricorso esecutivo nei confronti delle amministrazioni debitrici è stato ritenuto proponibile dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Costituisce il riferimento normativo per la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R.
È richiamato per la determinazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.
È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nell'adempimento dell'incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002
Il termine decadenziale per la presentazione della parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale sia divenuto definitivo, circostanza dimostrabile mediante certificazione della cancelleria relativa alla mancata impugnazione, e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni pubbliche.
- Accertata l'inottemperanza a un giudicato di condanna al pagamento di somme, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione debitrice il pagamento integrale entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'ulteriore inadempimento.
- L'incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati con successivo decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il termine decadenziale per presentare la parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico, non dal deposito della relazione finale.
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