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Sentenza

Sentenza n. 4300/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Nola, sezione lavoro, n. 1927/2025.

Giustizia amministrativa202601564

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola, sezione lavoro, n. 1927/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Nola, sezione lavoro, n. 1927/2025, con la quale il Ministero era stato condannato a corrispondergli, quale procuratore antistatario, euro 1.030,00, oltre spese generali, IVA e CPA. La sentenza era stata notificata al Ministero il 21 ottobre 2025, non era stata impugnata, come attestato dalla cancelleria il 9 dicembre 2025, e l'Amministrazione non aveva provveduto al pagamento. Il ricorrente ha quindi domandato l'accertamento dell'inottemperanza, l'assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'azione di ottemperanza: formazione del giudicato, comprovata dalla certificazione di cancelleria relativa alla mancata impugnazione, e inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un funzionario competente. Ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza; il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002, e la relativa parcella dovrà essere presentata nei termini decadenziali dell'art. 71 del medesimo decreto. Le spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e contributo unificato se versato, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114, comma terzo, c.p.a.

    Disciplina l'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure conseguenti.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997

    Il ricorso esecutivo nei confronti delle amministrazioni debitrici è stato ritenuto proponibile dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Costituisce il riferimento normativo per la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta.

  • art. 55 d.P.R. n. 115/2002

    per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R.

    È richiamato per la determinazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario.

  • art. 56 d.P.R. n. 115/2002

    per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.

    È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nell'adempimento dell'incarico commissariale.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002

    Il termine decadenziale per la presentazione della parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal deposito della relazione sull'attività svolta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale sia divenuto definitivo, circostanza dimostrabile mediante certificazione della cancelleria relativa alla mancata impugnazione, e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni pubbliche.
  • Accertata l'inottemperanza a un giudicato di condanna al pagamento di somme, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione debitrice il pagamento integrale entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'ulteriore inadempimento.
  • L'incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati con successivo decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il termine decadenziale per presentare la parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico, non dal deposito della relazione finale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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