Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 7233/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: PER L'ANNULLAMENTO  Del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/7/2022, pubblicato nella GURI il 15/9/2022, serie generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, quantificando la quota di ripiano, a livello regionale, da porre a carico delle imprese fornitrici dei dispositivi medici per i medesimi anni (doc. 1);  Del Decreto del Ministro della Salute del 6/10/2022, pubblicato nella GURI il 26/10/2022, serie generale n. 251, con il quale sono state adottate le Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 2);  Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181 del 7/11/2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4 % del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 3);  Della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/07/2019 (doc. 4); NONCHE', PER QUANTO OCCORRER POSSA,  Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2016 (prot. n. 0001341-P-19/2/2016 del Ministero della Salute) (doc. 5);  Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/04/2016 (prot. n. 0003251-P-21/4/2016 del Ministero della Salute) (doc. 6);  Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 8/2/2019 (prot. n. 0002051-P-08/02/2019 del Ministero della Salute) (doc. 7);  Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 0005496-P-26/02/2020 (n. 0007435 del 17/3/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze) (doc. 8 e 9);  Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 182 del 7/11/2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4 % del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per l'anno 2019 (doc. 10);  Dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14/9/2022 (doc. 13);  Dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28/9/2022 (non nota);  nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto EVENTUALMENTE PREVIA RIMESSIONE alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in ordine alla compatibilità delle disposizioni sopra citate con la normativa, di seguito meglio precisata, rispettivamente costituzionale ed europea. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bionen S.r.l. il 17/2/2023: PER L'ANNULLAMENTO  Del Decreto del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale della Regione Toscana n. 24681 del 14/12/2022, unitamente agli Allegati 1, 2, 3, 4 e 5;  Della comunicazione del precedente Decreto; NONCHE' PER QUANTO OCCORRER POSSA  Delle seguenti deliberazioni, non conosciute, dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali:  deliberazione n. 1363 del 30/09/2019 dell'AUSL Toscana Centro;  deliberazione n. 769 del 05/09/2019 dell'AUSL Toscana Nord Ovest;  deliberazione n. 1020 del 16/09/2019 dell' AUSL Toscana Sud Est;  deliberazione n. 623 del 06/09/2019 dell'AOU Pisana;  deliberazione n. 740 del 30/08/2019 dell'AOU Senese;  deliberazione n. 643 del 16/09/2019 dell'AOU Careggi;  deliberazione n. 497 del 09/08/2019 dell'AOU Meyer;  deliberazione n. 386 del 27/09/2019 dell'ESTAR;  nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto NONCHE' PER L'ANNULLAMENTO DI TUTTI I PROVVEDIMENTI GRAVATI CON IL RICORSO INTRODUTTIVO E SEGNATAMENTE  Del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/7/2022, pubblicato nella GURI il 15/9/2022, serie generale n. 216;  Del Decreto del Ministro della Salute del 6/10/2022, pubblicato nella GURI il 26/10/2022, serie generale n. 251;  Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181 del 7/11/2019;  Della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/07/2019 (doc. 4); NONCHE', PER QUANTO OCCORRER POSSA,  Delle circolari del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2016 (prot. n. 0001341-P-19/2/2016 del Ministero della Salute), del 21/04/2016 (prot. n. 0003251-P-21/4/2016 del Ministero della Salute), del 8/2/2019 (prot. n. 0002051-P-08/02/2019 del Ministero della Salute), prot. n. 0005496-P-26/02/2020 (n. 0007435 del 17/3/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze) (doc. 8 e 9);  Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 182 del 7/11/2019  Dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14/9/2022 (doc. 13);  Dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28/9/2022 (non nota);  nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto EVENTUALMENTE PREVIA RIMESSIONE alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in ordine alla compatibilità delle disposizioni sopra citate con la normativa, di seguito meglio precisata, rispettivamente costituzionale ed europea.

Giustizia amministrativa202300413

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, accordi e circolari attuativi del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché decreto della Regione Toscana di individuazione delle aziende soggette al ripiano e degli importi dovuti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha contestato il meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici, deducendo violazione di legge, violazione di principi costituzionali ed eurounitari, eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, falsità dei presupposti, difetto di istruttoria, difetto di ragionevolezza e sviamento. Ha sostenuto che la fissazione dei tetti regionali nel 2019 e l’attuazione del payback nel 2022 avessero natura retroattiva, leso il legittimo affidamento delle imprese e alterato ex post l’equilibrio economico delle gare e dei contratti di fornitura conclusi negli anni 2015-2018. Sono state inoltre dedotte la violazione delle disposizioni sui termini procedimentali, sulla prescrizione, sulla riserva di legge, sull’art. 77 Cost. per asserita eterogeneità della legge di conversione, nonché dei principi eurounitari in materia di libertà d’impresa, affidamento ed evidenza pubblica. Con i motivi aggiunti è stato impugnato il decreto regionale toscano che individuava le imprese soggette al ripiano e quantificava, tramite allegati, le somme dovute.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso principale, ritenendo infondate tutte le censure. Ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha ritenuto il payback sui dispositivi medici, per il quadriennio 2015-2018, ragionevole e proporzionato rispetto alla finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria, conforme alla riserva di legge e non lesivo dei principi di irretroattività e di tutela dell’affidamento. Secondo il TAR, già dal 2015 le imprese conoscevano l’esistenza del tetto di spesa, delle percentuali di ripiano e del criterio di imputazione proporzionale al fatturato; la successiva fissazione dei tetti regionali al 4,4 per cento, coincidente con il tetto nazionale già noto, non ha introdotto un obbligo sostanzialmente nuovo. Il payback opera inoltre all’esterno delle singole gare e dei contratti, incidendo sulla complessiva sfera patrimoniale dei fornitori senza modificare quantità, prezzi o risultati delle procedure di affidamento. È stata respinta anche la censura fondata sull’art. 77 Cost., non essendo ravvisabile una manifesta eterogeneità tra le norme del decreto-legge e quelle introdotte in sede di conversione, accomunate dalla natura finanziaria. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione amministrativa. Il decreto regionale, infatti, svolge una funzione meramente tecnico-contabile e vincolata: verifica i dati di fatturato, individua le imprese e applica percentuali già stabilite dalla legge e dagli atti statali, senza esercizio di potere autoritativo o discrezionalità. La posizione dell’impresa è quindi un diritto soggettivo di natura patrimoniale al corretto calcolo dell’importo dovuto, e la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. È stata dichiarata possibile la riassunzione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    «in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale»

    La norma pone a carico delle imprese fornitrici una quota del ripiano del superamento del tetto regionale, determinata secondo percentuali crescenti per annualità e ripartita in proporzione al fatturato.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    «l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno»

    Attribuisce alle regioni il compito attuativo di verificare i dati contabili, individuare le imprese soggette al ripiano e imporre il pagamento, senza attribuire loro il potere di determinare il tetto o certificare autonomamente lo sforamento.

  • art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011

    Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e, originariamente, poneva il relativo ripiano a carico della regione interessata.

  • art. 15, comma 13, lett. f), d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012

    Ha fissato, dal 2014, il tetto nazionale per l’acquisto di dispositivi medici al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard.

  • art. 1, comma 557, l. 145/2018

    Ha precisato che il superamento del tetto è rilevato sulla base del fatturato delle aziende al lordo dell’IVA e ha disciplinato i termini per la relativa dichiarazione.

  • art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    Ha istituito un fondo statale e previsto, per le imprese fornitrici, una riduzione della quota di ripiano; la disciplina è stata successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non estendeva la riduzione a tutte le imprese.

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    «gli obblighi a carico delle aziende fornitrici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento»

    Prevede una definizione agevolata degli obblighi di ripiano relativi agli anni 2015-2018 e collega il versamento ridotto all’estinzione dell’obbligazione e alla cessazione della materia del contendere sui ricorsi contro i provvedimenti regionali.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della controversia dichiarata appartenente alla sua giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato.

  • art. 77, comma 2, Cost.

    «in caso di evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell’originario decreto-legge»

    La violazione della norma richiede una manifesta eterogeneità; nel caso esaminato tale condizione è stata esclusa per la comune natura finanziaria delle disposizioni.

  • art. 23 Cost.

    La disciplina del payback costituisce un contributo solidaristico riconducibile all’ambito della riserva di legge, ritenuta rispettata perché la legge individua soggetti obbligati, prestazione e criteri generali di determinazione.

  • art. 41 Cost.

    Il payback è stato ritenuto ragionevole e proporzionato rispetto all’obiettivo di razionalizzare la spesa sanitaria e assicurare risorse per la tutela della salute.

  • art. 133 c.p.a.

    Il TAR ha precisato che la controversia sui provvedimenti regionali di quantificazione del debito non rientra in una fattispecie di giurisdizione esclusiva amministrativa.

Massime di principio

  • Il meccanismo di payback sui dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018 non viola, di per sé, i principi di ragionevolezza, proporzionalità, libertà d’impresa, irretroattività e tutela del legittimo affidamento, poiché l’esistenza del tetto di spesa e dell’obbligo di ripiano era conoscibile dalle imprese già dal 2015, prima della partecipazione alle gare.
  • La successiva determinazione dei tetti regionali e l’attuazione del ripiano non hanno natura sostanzialmente retroattiva quando si limitano a rendere operative obbligazioni già previste dalla legge e parametrate a un tetto nazionale già fissato e conoscibile dagli operatori.
  • Il payback sui dispositivi medici opera esternamente alle procedure di gara e ai singoli contratti di fornitura: non modifica quantità, prezzi o risultati delle gare, ma incide sulla complessiva posizione patrimoniale dell’impresa quale contributo alla spesa sanitaria.
  • Quando la regione, sulla base di dati contabili e di percentuali predeterminate dalla legge e da atti statali, si limita a individuare le imprese soggette al ripiano e a calcolare l’importo dovuto, l’attività è vincolata, tecnica e ricognitiva e non costituisce esercizio di potere autoritativo.
  • La controversia relativa al corretto calcolo dell’importo di payback richiesto con il provvedimento regionale attiene a un diritto soggettivo patrimoniale e, non essendo intermediata dall’esercizio di potere discrezionale o autoritativo, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario; il giudizio amministrativo è dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di translatio iudicii ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.