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Sentenza

Sentenza n. 4875/2026 - Napoli, Sezione 7

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3646/2017 resa dal Tribunale di Napoli in data 10.03.2017 depositata in data 27.03.2017;

Giustizia amministrativa202502742

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione del giudicato civile recante la condanna del Comune di Napoli al pagamento di somme di denaro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli che aveva condannato il Comune al pagamento di euro 26.892,03, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. Ha chiesto anche la fissazione di una somma dovuta per ogni ulteriore violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., nonché, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Comune ha dedotto l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza del ricorso, sostenendo inizialmente che il pagamento non era stato eseguito perché il difensore del ricorrente non aveva fornito la documentazione e le coordinate bancarie necessarie alla liquidazione. Nel corso del giudizio il ricorrente ha contestato che il Comune avesse prospettato conteggi inferiori a quanto dovuto e avesse preteso l'accettazione della somma senza preventiva verifica. Successivamente il Comune ha depositato i mandati di pagamento quietanzati e il ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento in corso di giudizio, insistendo tuttavia per la condanna alle spese in ragione del comportamento ritenuto dilatorio e dell'erroneità dei conteggi.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che la pretesa azionata era stata integralmente soddisfatta nelle more del giudizio. La decisione si fonda sul deposito da parte del Comune dei mandati di pagamento quietanzati e sulla conferma del pagamento da parte del ricorrente. Il Collegio non ha quindi esaminato nel merito le contestazioni relative ai conteggi, al ritardo dell'amministrazione o alla richiesta di astreinte e commissario ad acta. Le spese processuali sono state integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo alle peculiarità fattuali e all'esito del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    cessata la materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata viene integralmente soddisfatta, rendendo inutile una pronuncia sulla domanda.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    È stato invocato dal ricorrente come fondamento della richiesta di fissazione di una somma dovuta per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato; la richiesta non è stata esaminata per la sopravvenuta soddisfazione della pretesa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale della somma dovuta in forza del giudicato, intervenuto nel corso del processo e confermato dalla parte creditrice, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa oggetto dell'ottemperanza rende non necessaria la decisione sulle ulteriori richieste strumentali all'esecuzione, quali l'astreinte e la nomina del commissario ad acta.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata sulla base della documentazione attestante il pagamento depositata dall'amministrazione e della conferma dell'avvenuto pagamento resa dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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